L’articolo 114 della Legge 17 luglio 2020, n. 77 di conversione in legge del Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, c.d. Decreto Rilancio, differisce ulteriormente i termini indicati per l’inizio lavori relativamente agli interventi di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche.
In particolare, per l’anno 2020 la norma, al fine di stabilizzare i contributi previsti per i suddetti interventi a favore dei comuni, proroga al 15 settembre i termini indicati per l’inizio dell’esecuzione dei lavori, al 15 ottobre quelli relativi all’adozione del decreto del Ministro dell’interno per la revoca in tutto o in parte dei contributi e loro assegnazione ad altri enti ed infine al 15 dicembre quelli richiesti a tali ultimi beneficiari per l’avvio dei propri lavori.