Con circolare n.137/2021, l’Inps ha richiamato i criteri di determinazione e fornito alcuni chiarimenti sulla determinazione del cd. ticket di licenziamento (L. n. 92/2012, art. 2, c. da 31 a 35).

In particolare, l’Istituto ha segnalato quanto segue:

Massimale AspI e NASpI

Fino all’1.5.2015: la base di calcolo da considerare ai fini della determinazione del contributo era costituita dal massimale di ASpI, individuato annualmente secondo i criteri di cui alla L. n. 92/2012, art.2, c.7.

A decorrere dall’1.5.2015 (data di istituzione della NASpI): l’importo del massimale è annualmente determinato in applicazione del D.Lgs. n. 22/2015, art.4.

Per i dettagli relativi agli importi del massimale, comunicati ogni anno dall’Istituto, si rinvia al par. 3 della Circolare in esame (all.to 1).

Contributo versato in misura diversa rispetto a quella dovuta

Dalle verifiche condotte dall’Inps, è emerso che alcune aziende hanno versato importi maggiori di quelli dovuti nei casi di interruzione di rapporto di lavoro avvenute entro l’1.5.2015.

Mentre, per le interruzioni dei rapporti di lavoro verificatesi dall’1.5.2015, il contributo versato dalle aziende talvolta è risultato inferiore alla somma dovuta.

Con apposito messaggio, saranno fornite le indicazioni operative per la regolarizzazione dei periodi di paga scaduti alla data di pubblicazione della Circolare in commento.

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