Il 1° gennaio 2022 è entrata in vigore la Legge 30 dicembre 2021 n. 234 recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” che ha apportato importanti novità relativamente all’orizzonte temporale di fruizione del Superbonus 110% e degli altri bonus fiscali (ecobonus e bonus ristrutturazioni, mobili, verde e facciata).
Tra le novità del provvedimento, la proroga al 31 dicembre 2024 dei bonus tradizionali quali ecobonus e bonus ristrutturazione, mobili e verde mentre per quanto concerne il bonus facciate, lo stesso è prorogato al 31 dicembre 2022 ma con una detrazione fiscale ridotta dal 90% al 60%.
Per quanto riguarda le opzioni per la cessione del credito e lo sconto in fattura di cui all’art. 121 del decreto-legge 34/2020, la proroga delle scadenze segue un doppio binario:
- per gli interventi di cui al comma 2 dell’art. 121, ossia quelli che beneficiano del bonus ristrutturazione, ecobonus, sisma bonus, bonus facciate, l’installazione di impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica così come quelli che accedono al nuovo bonus per l’eliminazione delle barriere architettoniche, la detrazione può essere fruita tramite sconto in fattura o cessione del credito anche per gli anni 2022, 2023 e 2024;
- per gli interventi che rientrano nel superbonus 110% le opzioni per la cessione o per lo sconto in fattura sono prorogate fino al 31 dicembre 2025.
Relativamente al Superbonus del 110% di cui l’art. 119 del decreto-legge 34/2020 e s.m.i., la legge di bilancio ha previsto:
– la proroga al 31 dicembre 2023 della detrazione al 110% per i condomini ed edifici plurifamiliari da 2 a 4 unità immobiliari, possedute da unico proprietario o in comproprietà tra più persone fisiche (comma 9, lettera a), per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (comma 9, lettera d-bis), compresi gli interventi effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione, e una progressiva riduzione dell’aliquota fiscale al 70% per il 2024 e al 65% per il 2025;
– la proroga della detrazione del 110% al 31 dicembre 2022 per gli edifici unifamiliari (comma 9, lettera b) a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo;
– l’estensione della proroga finora prevista per gli IACP (comma 9, lettera c) anche alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa (comma 9 lettera d). Per questi soggetti la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 se alla data del 30 giugno 2023 sono effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo.
La legge ha inoltre previsto che nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009, dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, il superbonus potrà essere utilizzato per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025.
Infine, la legge di bilancio ha allineato i termini temporali per l’applicazione della detrazione al 110% nei casi di installazione di impianti fotovoltaici (31 dicembre 2021), nonché per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (30 giugno 2022). Pertanto, risulta:
Impianti fotovoltaici
Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi trainanti, la detrazione di cui all’articolo 16-bis, comma 1, del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, spetta nella misura riconosciuta per tali interventi in relazione all’anno di sostenimento della spesa, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico.
Colonnine di ricarica
Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, eseguita congiuntamente a uno degli interventi trainanti, la detrazione spetta nella misura riconosciuta per tali interventi in relazione all’anno di sostenimento della spesa, da ripartire in 4 quote annuali di pari importo (non più 5), e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno più accessi autonomi dall’esterno; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di 8 colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a 8 colonnine.
Relativamente al decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157, cosiddetto Decreto Antifrode, lo stesso viene abrogato ma le sue misure vengono confermate e confluiscono nella legge di bilancio con le seguenti modifiche:
- estensione dell’obbligo del visto di conformità anche nei casi di utilizzo della detrazione nella dichiarazione dei redditi, oltre che nei casi già previsti in cui si opti per la cessione del credito o per lo sconto in fattura di cui all’art. 121 del decreto-legge 34/2020. Unica eccezione è prevista nel caso di dichiarazione presentata direttamente dal contribuente all’Agenzia delle entrate, ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale.
- esenzione dall’obbligo di visto di conformità e dall’obbligo di asseverazione tecnica solo per gli interventi di edilizia libera e per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, fatta eccezione per gli interventi di cui al l’articolo 1, comma 219, della legge 27 di cembre 2019, n. 160.
Infine, la legge di bilancio introduce una specifica detrazione Irpef del 75% per l’abbattimento delle barriere architettoniche. La detrazione è prevista sulle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 con un tetto di spesa fino a:
- euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
- euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
- euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
La detrazione spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell’impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.