Sulla Gazzetta ufficiale n. 160 del 6 luglio 2021 è stata pubblicata la legge 1 luglio 2021, n. 101 relativa alla “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”.
Relativamente al Superbonus 110% il provvedimento conferma le proroghe di cui ai commi 3 e 5 dell’articolo 1 del decreto legge, pertanto:
– per gli interventi effettuati dagli IACP, nonché per gli enti aventi le stesse finalità sociali, il superbonus si applica alle spese sostenute fino al 30 giugno 2023. Qualora alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023;
– per gli interventi effettuati dalle persone fisiche su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.
Ricordiamo che per gli interventi effettuati dai condomini, la detrazione del 110% spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 indipendentemente dallo stato di avanzamento dei lavori.