La legge 27 aprile 2022, n. 34 di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali, pubblicata sulla GU Serie Generale n.98 del 28-04-2022 ed entrata in vigore oggi, 29 aprile 2022, prevede una serie di semplificazioni e deroghe per gli impianti rinnovabili.
In particolare, il provvedimento prevede che è sufficiente la dichiarazione inizio lavori asseverata per realizzare:
- impianti fotovoltaici con moduli a terra e potenza elettrica inferiore a 1 megawatt;
- opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti situati in aree idonee, non sottoposte alle norme di tutela, per la cui realizzazione non sono previste procedure di esproprio.
Per gli impianti di potenza compresa tra 50 kW e 200 kW viene confermata la possibilità di utilizzare il modello unico semplificato previsto dal Dlgs 199/2021 attuativo della Direttiva RED II.
Per quanto riguarda l’installazione di impianti a fonti rinnovabili in aree a destinazione industriale, la legge prevede che, in deroga agli strumenti urbanistici comunali e agli indici di copertura esistenti, nelle aree a destinazione industriale è consentita l’installazione di impianti solari fotovoltaici e termici che coprano una superficie non superiore al 60% dell’area industriale di pertinenza.
Tali impianti possono essere installati anche su strutture di sostegno appositamente realizzate