Il Ministero del Turismo ha pubblicato l’elenco delle spese ammissibili ai sensi dell’art. 5 comma1 dell’Avviso pubblico del 23 dicembre 2021, recante “Modalità applicative per l’erogazione di contributi e crediti d’imposta a favore delle imprese turistiche, ai sensi dell’art. 1, del D.L. 6 novembre 2021, n. 152”.

Sono considerate ammissibili le seguenti spese:

a) relativamente agli interventi di incremento dell’efficienza energetica, di cui all’articolo 1, comma 5, lettera a), del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152:

a.1) le spese per gli interventi di cui all’articolo 5 del decreto 6 agosto 2020 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Gli interventi devono rispettare i requisiti tecnici minimi previsti dal decreto 6 agosto 2020, ad eccezione degli interventi di cui alle lettere a) e b) che devono soddisfare, con riguardo ai valori di trasmittanza termica, i requisiti riportati nell’appendice B all’allegato 1 del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro della salute e il Ministro della difesa 26 giugno 2015.

a.2) le spese per gli interventi di installazione di nuovi impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici e muniti di sistema di accumulo, per i quali si applica quanto previsto dal comma 7, dell’articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, che siano destinate ad uso esclusivo della struttura turistica oggetto dell’intervento.

b) relativamente agli interventi di riqualificazione antisismica, di cui all’articolo 1, comma 5, lettera a), del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152:

b.1) qualsiasi spesa inerente alla realizzazione di opere destinate a migliorare il comportamento antisismico dell’edificio;

b.2) le spese per l’acquisto di beni destinati a strutture esistenti, già in regola con la normativa antisismica vigente nella zona di riferimento, a condizione che l’acquisto sia idoneo a migliorare il comportamento antisismico dell’edificio.

Tale miglioramento dovrà essere attestato da un tecnico qualificato a ciò autorizzato.

c) relativamente agli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, realizzati sia sulle parti comuni che sulle unità immobiliari, di cui all’articolo 1, comma 5, lettera b), del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, le spese per:

c.1) sostituzione di finiture, quali in particolare pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti, il rifacimento o l’adeguamento di impianti tecnologici quali servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori, domotica;

c.2) interventi di natura edilizia più rilevante, quali il rifacimento di scale ed ascensori, l’inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o piattaforme elevatrici;

c.3) realizzazione ex novo di impianti igienico-sanitari adeguati all’ospitalità delle persone diversamente abili, così come la sostituzione di impianti sanitari esistenti con altri adeguati all’ospitalità delle persone diversamente abili;

c.4) sostituzione di serramenti interni, quali porte interne, anche di comunicazione, in concomitanza di interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche;

c.5) sistemi e tecnologie volte alla facilitazione della comunicazione ai fini dell’accessibilità.

d) relativamente agli interventi edilizi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b), c), d) ed e.5) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di cui all’articolo 1, comma 5, lettera c), del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, ammissibili in quanto funzionali alla realizzazione degli interventi di cui alle lettere a) e b) del medesimo articolo 1, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, le spese per:

d.1) demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, anche con modifica della sagoma ma nel rispetto della volumetria, con esclusione degli immobili soggetti a vincolo ai sensi del decreto legislativo 222 gennaio 2001, n. 42, e successive modificazioni, per i quali è necessario il rispetto sia del volume che della sagoma;

d.2) ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza;

d.3) modifica dei prospetti dell’edificio, effettuata, tra l’altro, con apertura di nuove porte esterne e finestre, o sostituzione dei prospetti preesistenti con altri aventi caratteristiche diverse, materiali, finiture e colori;

d.4) realizzazione di balconi e logge;

d.5) servizi igienici;

d.6) sostituzione di serramenti esterni, da intendersi come chiusure apribili e assimilabili, quali porte, finestre e vetrine anche se non apribili, comprensive degli infissi, con altri aventi le stesse caratteristiche;

d.7) sostituzione di serramenti interni con altri aventi caratteristiche migliorative rispetto a quelle esistenti in termini di sicurezza e isolamento acustico;

d.8) installazione di nuova pavimentazione o sostituzione della preesistente con modifica dei materiali, privilegiando materiali sostenibili provenienti da fonti rinnovabili, tra i quali il legno, anche con riferimento ai pontili galleggianti;

d.9) installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o delle tende e delle unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti.

e) relativamente alla realizzazione di piscine termali, di cui all’articolo 1, comma 5, lettera d), del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, le spese per:

e.1) la realizzazione e la ristrutturazione delle vasche e dei percorsi vascolari (percorsi Kneipp), ivi compresi i rivestimenti del fondo e delle pareti, la copertura della vasca, gli impianti tecnologici e i vani tecnici di servizio;

e.2) la realizzazione e la ristrutturazione delle unità ambientali di supporto indispensabili per l’esercizio delle attività balneotermali, quali, per esempio, i servizi igienici e gli

spogliatoi;

e.3) relativamente all’acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali, per:

e.3.1) vasche per balneoterapia;

e.3.2) apparecchi per l’erogazione delle terapie inalatorie e dell’aerosolterapia in ogni forma prevista, delle ventilazioni, riabilitazione motoria e riabilitazioni polmonari;

e.3.3) attrezzature e vasche per la maturazione, lo stoccaggio e la distribuzione del fango;

e.3.4) attrezzature per la riabilitazione, quali, tra gli altri, attrezzature e macchinari per palestra, ausili per deambulazione, lettini;

e.3.5) realizzazione di docce, bagni turchi, saune e relative attrezzature.

f) relativamente agli interventi di digitalizzazione di cui all’articolo 1, comma 5, lettera e), del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, le spese per:

f.1) acquisto di modem, router e impianti wifi;

f.2) realizzazione di infrastrutture server, connettività, sicurezza e servizi applicativi;

f.3) acquisto di dispositivi per i pagamenti elettronici e di software, licenze e sistemi per la gestione e la sicurezza degli incassi online;

f.4) acquisto di software e relative applicazioni per siti web ottimizzati per il sistema mobile;

f.5) creazione o acquisto di software e piattaforme informatiche per le funzioni di prenotazione, acquisto e vendita on line di pernottamenti, pacchetti e servizi turistici, quali gestione front, back office e API – Application Program Interface per l’interoperabilità dei sistemi e integrazione con clienti e fornitori;

f.6) acquisto di licenze software per la gestione delle relazioni con i clienti, anche con il sistema CRM – Customer Relationship Management;

f.7) acquisto di licenze software necessarie per il collegamento all’hub digitale del turismo di cui alla misura M1C3-I.4.1 del PNRR;

f.8) acquisto di licenze del software ERP – Enterprise Resource Planning per la gestione della clientela e dei processi di marketing, vendite, amministrazione e servizi al cliente;

f.9) acquisto di programmi software per piattaforme informatiche per la promozione e commercializzazione digitale di servizi e offerte innovative.

g) relativamente all’acquisto di mobili e componenti d’arredo, ivi inclusa l’illuminotecnica, di cui all’articolo 4, comma 1, lettera g), dell’Avviso pubblico del 23 dicembre 2021, le spese riguardanti beni mobili, durevoli e ammortizzabili, strumentali all’attività d’impresa esercitata nell’ambito della struttura oggetto dell’intervento e relativamente alla quale è stata presentata la domanda di incentivo, ivi destinati e messi in uso, inclusi gli acquisti di mobili, componenti di arredo e componenti di illuminotecnica.

Tutte le voci di spesa riferibili alla presente categoria dovranno essere corredate, ai fini dell’ammissibilità all’incentivo, dalla relazione di un professionista abilitato che attesti la diretta funzionalità per caratteristiche tecnico-fisiche dei predetti beni a soddisfare gli obiettivi riferiti ad almeno uno degli interventi di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), dell’Avviso pubblico del 23 dicembre 2021.

h) le spese per le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi di cui all’articolo 4, comma 1, lettere da a) a f), dell’Avviso pubblico del 23 dicembre 2021, comprensive delle relazioni, delle asseverazioni e degli attestati tecnici, ove richiesti, nella misura massima del 10% delle spese ammissibili.

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