Sulla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2022 è stato pubblicato il Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, cosiddetto decreto ristori-ter, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico.”, in vigore dal 27/01/2022.

L’art. 29 contiene nuove “Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici” e prevede:

  1.  Fino  al  31  dicembre  2023,  al  fine  di   incentivare   gli investimenti pubblici, nonché’ al fine di far  fronte  alle  ricadute economiche  negative  a  seguito  delle  misure  di  contenimento e dell’emergenza sanitaria globale derivante dalla diffusione del virus COVID-19, in relazione alle procedure di  affidamento  dei  contratti pubblici, i cui bandi o avvisi con cui  si  indice  la  procedura  di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla  data  di entrata in vigore del presente decreto, nonché’, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi  o  di  avvisi,  qualora  l’invio  degli inviti a presentare le offerte sia  effettuato  successivamente  alla data di entrata in vigore  del  presente decreto,  si  applicano  le seguenti disposizioni:

    a) è obbligatorio l’inserimento, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi previste dall’articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1;

    b) per i contratti relativi ai lavori,  in  deroga  all’articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo  n. 50 del 2016,  le  variazioni  di  prezzo  dei  singoli  materiali  da costruzione,  in  aumento  o  in  diminuzione,  sono  valutate  dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni  risultano  superiori al cinque per  cento  rispetto  al  prezzo,  rilevato  nell’anno  di presentazione dell’offerta, anche tenendo conto  di  quanto  previsto dal decreto del Ministero  delle  infrastrutture  e  della  mobilità sostenibili di cui al comma  2,  secondo  periodo.  In tal caso si procede a compensazione,  in  aumento o in diminuzione,  per  la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all’80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7.

  2. L’Istituto nazionale di statistica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, definisce la metodologia di rilevazione delle variazioni dei prezzi dei materiali di costruzione di cui alla lettera b)  del  comma 1,  anche  per le finalità di cui all’articolo 133, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno, il Ministero delle infrastrutture e della mobilita ‘sostenibili procede alla determinazione con proprio decreto,  sulla base delle elaborazioni effettuate dall’Istituto nazionale di statistica, delle variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi relative a ciascun semestre.

  3. La compensazione di cui al comma 1, lettera b)  è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il cinque per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al decreto di cui al comma 2, secondo periodo,  e  nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.

  4. A pena di decadenza,  l’appaltatore  presenta alla stazione appaltante l’istanza di compensazione, ai sensi del comma 1,  lettera b), entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2,secondo periodo esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma. Il direttore dei lavori della stazione appaltante  verifica  l’eventuale  effettiva  maggiore onerosità subita  dall’esecutore,  e  da  quest’ultimo  provata  con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o  con  altri  idonei  mezzi  di  prova  relativi  alle variazioni, per i materiali da costruzione, del prezzo elementare dei materiali da costruzione pagato  dall’esecutore,  rispetto  a  quello documentato dallo stesso con riferimento al momento dell’offerta.  Il direttore dei lavori verifica altresi’ che l’esecuzione  dei  lavori sia avvenuta nel rispetto dei termini  indicati  nel  cronoprogramma.

Laddove la maggiore onerosità provata dall’esecutore sia relativa ad una variazione percentuale inferiore a quella riportata  nel  decreto di  cui  al  secondo  periodo  del  comma  2,  la  compensazione è riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione  e  per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura  pari  all’80 per cento di detta eccedenza.  Ove  sia  provata  dall’esecutore  una maggiore onerosità relativa ad una variazione percentuale  superiore a  quella  riportata  nel  predetto  decreto,  la  compensazione è riconosciuta nel limite massimo pari alla  variazione  riportata  nel decreto di cui al citato comma 2, secondo periodo, per la sola  parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all’80  per  cento  di detta eccedenza.

  5.  Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell’anno solare di presentazione dell’offerta.

  6. La compensazione non è soggetta al ribasso d’asta ed è al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.

  7. Per le finalità di cui al  comma  1,  lettera  b),  si  possono utilizzare le somme appositamente accantonate per  imprevisti,  senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel quadro  economico di ogni intervento, in misura  non  inferiore  all’1  per  cento  del totale dell’importo dei lavori, fatte salve le  somme  relative  agli impegni contrattuali già assunti,  nonché le  eventuali  ulteriori somme  a  disposizione  della  stazione  appaltante  per  lo   stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione annuale di spesa.

Possono altresì essere utilizzate  le  somme  derivanti  da  ribassi d’asta, qualora non ne sia prevista una  diversa  destinazione  sulla base delle norme vigenti, nonché le somme  disponibili  relative  ad altri interventi ultimati di competenza  dei  soggetti  aggiudicatori per i quali siano stati eseguiti i relativi  collaudi  ed  emanati  i certificati di  regolare  esecuzione  nel  rispetto  delle  procedure contabili della spesa nei limiti della residua spesa autorizzata.

  8. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e  fino  al 31 dicembre 2026, in caso di insufficienza delle risorse  di  cui  al comma 7 del presente articolo e limitatamente  alle  opere  pubbliche finanziate, in  tutto  o  in  parte,  con  le  risorse  previste  dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e dal  regolamento  (UE)  2021/241  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del 12  febbraio  2021,  nonche’  dal  Piano nazionale  per  gli  investimenti  complementari  al  PNRR,  di   cui all’articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021,  n.  59,  convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, alla  copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento della compensazione  di  cui alla lettera b) del comma 1, si provvede, nel limite del 50 per cento delle risorse annualmente  disponibili  e  che  costituiscono  limite massimo di spesa annuale, a valere sulla dotazione del fondo  di  cui all’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16  luglio  2020,  n.  76,convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

Il decreto previsto dall’articolo 7, comma 4, del decreto-legge n. 76 del 2020 stabilisce, altresi’, le modalita’ di accesso al  fondo  per le finalita’ di cui al presente comma.

  9. Le risorse finanziarie resesi disponibili a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre  2026 a seguito dell’adozione di provvedimenti di revoca dei  finanziamenti statali relativi  a  interventi  di  spesa  in  conto  capitale,  con esclusione di quelle relative al PNRR  di  cui  al  regolamento  (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021,al programma React-EU, di  cui  al  regolamento  (UE)  2020/2221  del Parlamento europeo e del Consiglio del 23  dicembre  2020,  al  Piano nazionale  per  gli  investimenti  complementari  al  PNRR,  di   cui all’articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021,  n.  59,  convertito,con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n.  101,  sono  versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate al Fondo di cui all’articolo   7,   comma   1,   del decreto-legge n. 76 del 2020.

  10. Il Fondo di cui all’articolo 7, comma 1, del  decreto-legge  n. 76 del 2020 e’ incrementato di 40 milioni di euro per l’anno  2022  e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023-2024,  interamente destinati alle compensazioni di cui al comma 1, lettera  b),  per  le opere pubbliche indicate al comma 8. Ai relativi  oneri  si  provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di  cui  al  Fondo  di parte capitale di cui all’articolo 34-ter, comma 5,  della  legge  31 dicembre 2009,  n.  196,  iscritto  nello  stato  di  previsione  del Ministero delle infrastrutture e della mobilita’ sostenibili.

  11. Nei limiti delle risorse stanziate per ogni  intervento,  nelle more della determinazione dei prezzari  regionali  secondo  le  linee guida di cui al comma 12, le stazioni  appaltanti,  per  i  contratti relativi a lavori, possono, ai fini della  determinazione  del  costo dei  prodotti,  delle  attrezzature  e  delle  lavorazioni  ai  sensi dell’articolo 23, comma 16, del decreto legislativo 18  aprile  2016, n.  50,  incrementare  ovvero  ridurre  le  risultanze  dei  prezzari regionali di cui al comma 7 del  medesimo  articolo  23,  in  ragione degli  esiti  delle  rilevazioni,  effettuate  dal  Ministero   delle infrastrutture e della mobilita’ sostenibili su  base  semestrale  ai sensi del comma 2 del presente articolo.

  12.  Al  fine  di  assicurare  l’omogeneita’  della  formazione   e dell’aggiornamento dei prezzari di cui all’articolo 23, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, con decreto  del  Ministro  delle infrastrutture e della mobilita’ sostenibili, adottato, entro  il  30 aprile  2022,  previo  parere  del  Consiglio  superiore  dei  lavori pubblici e dell’Istituto  nazionale  di  statistica,  nonche’  previa intesa in sede di Conferenza Stato – Regioni ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  sono  approvate apposite linee guida per la determinazione di detti prezzari.

  13. Per le medesime finalita’  di  cui  al  comma  1,  all’articolo 1-septies,  comma  8,  del  decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73,convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e’ inserito, in fine, il seguente  periodo:  «Ai  fini  dell’accesso  al Fondo, i giustificativi da allegare  alle  istanze  di  compensazione consistono unicamente  nelle  analisi  sull’incidenza  dei  materiali presenti all’interno di lavorazioni  complesse,  da  richiedere  agli appaltatori ove la stazione appaltante non ne disponga».

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