Nell’ambito dell’iter di conversione in legge del DL n. 202 del 2024, c.d. DL “Proroghe”, la Commissione Affari costituzionali del Senato ha concluso le votazioni degli emendamenti.

Tra gli emendamenti approvati, risulta anche la proposta in materia di Registro Elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI), che recita: “Ai fini dell’operatività del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, di cui all’articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i termini di “sessanta giorni” di cui al Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica 4 Aprile 2023, n. 59, articolo 13, comma 1, lettera a), sono modificati in “centoventi giorni” (Emendamento 11.45 (Testo 2) – Minasi, Bergesio, Germanà, Potenti, Tosato, Spelgatti).

Merita ricordare che il Decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica n. 59 del 2023, recante la “Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell’articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”, riporta all’articolo 13 le tempistiche di iscrizione al RENTRI, disponendo, in particolare, che, dalla di entrata in vigore del citato DM n. 53 del 2023 (15.6.2023), l’iscrizione al RENTRI è effettuata con le seguenti tempistiche:

  1. a)  a decorrere dal diciottesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi, per enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di cinquanta dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali, ivi inclusi i soggetti di cui all’articolo 18 del medesimo DM n. 53 del 2023;
  2. b)  a decorrere dal ventiquattresimo mese ed entro i sessanta giorni successivi, per enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di dieci dipendenti;
  3. c)  a decorrere dal trentesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi, per tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati ai sensi dell’articolo 12, comma 1 del medesimo DM n. 53 del 2023.

 

Con particolare riguardo alla lettera a), ossia al c.d. “primo scaglione” di imprese interessate dall’iscrizione al RENTRI, la data entro la quale procedere è il 13 febbraio 2025.

L’emendamento approvato sposta in avanti di 60 giorni tale tempistica, subordinando tale effetto all’adozione di un decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del c.d. DL “Proroghe”.

A questo proposito, preme segnalare che affinché gli effetti dell’emendamento in commento risultino effettivi, sarà necessario attendere, innanzitutto, l’entrata in vigore della legge di conversione del DL “Proroghe” e, successivamente, anche l’emanazione del decreto ministeriale chiamato a definire i nuovi termini di iscrizione, evidenziando altresì che il termine di adozione del citato decreto ministeriale è ordinatorio e non perentorio.

Ne discende che, alla data del 13 febbraio 2024, i soggetti ricompresi nella definizione dell’articolo 13, comma 1, lettera a) del DM n. 53 del 2023, ossia:

  • Impianti di trattamento dei rifiuti;
  • Trasportatori di rifiuti;
  • Commercianti/intermediari di rifiuti;
  • Consorzi per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
  • Imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi (con più di 50 dipendenti);
  • Imprese/enti produttori di rifiuti non pericolosi da attività industriali e artigianali (con più di 50 dipendenti);
  • Soggetti delegati, ai sensi dell’art. 18 del D.M n.59 del 2023;

 

sono tenuti a procedere all’iscrizione al RENTRI, pena la potenziale irrogazione delle relative sanzioni.

Si evidenzia, altresì, che gli effetti dell’emendamento approvato potrebbero avere ripercussioni anche sui nuovi modelli di Registro cronologico di carico e scarico e FIR, in vigore, anch’essi, a partire da oggi, 13 febbraio 2025.

L’articolo 9, del DM n. 53 del 2023, infatti, tra le altre cose, recita: “I modelli di cui agli articoli 4 e 5 sono applicabili a partire dalla data indicata all’articolo 13, comma 1, lettera a)”. Ciò significa che, se l’emendamento fosse convertito in legge, anche l’utilizzo di tali modelli subirebbe uno spostamento in avanti di 60 giorni.

Le considerazioni sopra esposte  valgono, evidentemente, anche con riguardo all’utilizzo dei nuovi modelli di registro cronologico di carico e scarico e FIR. Pertanto, a partire dal 13 febbraio 2025, gli operatori sono tenuti ad utilizzare i nuovi format in relazione alle attività per cui è previsto il relativo obbligo.

Condividi l'articolo