L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota n. 1363/2021, ha fornito indicazioni operative in ordine alle recenti modifiche apportate alla disciplina delle causali nel contratto a tempo determinato. L’art. 41 bis del D.L. n. 73/2021 (c.d. Decreto “Sostegni bis”) ha difatti modificato l’art. 19, comma 1, D.Lgs. n. 81/2015, legittimando la stipula, la proroga ed il rinnovo di contratti a tempo determinato superiori ai 12 mesi.
In particolare, nella nota viene chiarito che:
- la formalizzazione di contratti a termine di durata iniziale superiore ai 12 mesi secondo le esigenze individuate dalla contrattazione collettiva può avvenire solo fino al 30 settembre 2022;
- per i rinnovi e le proroghe di contratti a termine oltre i 12 mesi non vi sono limiti temporali, pertanto la nuova disposizione normativa ha carattere strutturale.
La definizione di nuove casistiche, che devono essere formulate in maniera specifica mediante l’individuazione di ipotesi concrete, è rimessa ai contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015.
Si allega la nota dell’INL.