Il Senato della Repubblica ha rinnovato la fiducia al Governo, approvando definitivamente il ddl 2332 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, recante Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, cosiddetto decreto Semplificazioni-bis.
Tra le misure del provvedimento segnaliamo una importante semplificazione relativamente alla qualificazione FER che, come noto, è richiesta per l’attività di installazione e di manutenzione straordinaria di sistemi ad energia rinnovabile su piccola scala quali caldaie, caminetti e stufe a biomassa, sistemi solari fotovoltaici, sistemi solari termici, sistemi geotermici a bassa entalpia e pompe di calore.
Con l’art. 32-quater il decreto prevede che a partire dal 1° gennaio 2022 i titoli di qualificazione FER saranno inseriti nella visura camerale delle imprese da parte della competente Camera di commercio che dovrà riceverli dai soggetti che li rilasciano.
Specifiche istruzioni per l’attuazione di questa nuova disposizione saranno fornite dalle amministrazioni interessate.
Di seguito il testo dell’articolo in parola:
Art. 32-quater. – (Semplificazioni in materia di sistemi di qualificazione degli installatori) – 1. Il comma 7 dell’articolo 15 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è sostituito dal seguente:
“7. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i titoli di qualificazione di cui al presente articolo sono inseriti nella visura camerale delle imprese dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio, che li ricevono dai soggetti che li rilasciano. Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione del presente comma nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica” ».