Facciamo seguito all’odierna news sulla proroga dello stato di emergenza e lavoro agile per alcune precisazione necessarie a seguito della pubblicazione in Gazzetta ufficiale dl testo definitivo del decreto legge 83/2020.

In base all’art. 1, comma 3, del decreto legge tutti i termini previsti nell’allegato 1 del decreto stesso sono prorogati al 15 ottobre 2020.

E’ confermato che, in generale, anche il lavoro agile “unilaterale” è prorogato al 15 ottobre ma il n. 32 dell’allegato 1 al dl (che riguarda proprio la disciplina del lavoro agile di cui all’art. 90 del dl n. 34/2020 convertito in l. n. 77/2020) introduce qualche distinzione.

E così la disposizione dell’art. 90, comma 1, primo periodo (ossia quella che riconosce, a determinate condizioni, ai genitori lavoratori dipendenti del settore privato con almeno un figlio minore di anni 14 il diritto a svolgere la prestazione in modalità agile) viene prorogata solo fino al 14 settembre 2020, data individuata dal Ministero dell’Istruzione come quella d’inizio dell’attività scolastica. La proroga così limitata sembra, dunque, presupporre che il prossimo anno scolastico inizi regolarmente con l’attività “in presenza” di tutti gli studenti fino a 14 anni, su tutto il territorio nazionale.

Viceversa sono prorogate al 15 ottobre 2020 le disposizioni recate dell’art. 90, comma 1, secondo periodo (ossia quella che riconosce il diritto a svolgere la prestazione in modalità agile, a determinate condizioni, ai lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio, come specificamente individuati dalla norma), e dai commi 3 (riguardante le comunicazioni in via telematica) e 4 (che esenta i datori dal raccogliere il consenso individuale del singolo lavoratore)

La mancata espressa menzione del comma 2 dell’art. 90 si giustifica con la circostanza che il decreto legge ha d oggetto solo la proroga di alcuni termini precedentemente fissati dalla legge, mentre il comma 2 non reca alcun termine.

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