Con il decreto 27 settembre 2021 il Ministero della transizione ecologica ha dato attuazione ai commi da 61 al 65 dell’articolo 1 della legge n.178 del 30 dicembre 2020, individuando i soggetti beneficiari e definendo i criteri per l’ammissione al bonus idrico.

Tale beneficio, che è finalizzato a perseguire il risparmio delle risorse idriche, è riconosciuto, nel limite massimo di euro 1.000,00 per ciascun beneficiario, per le spese effettivamente sostenute dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, per interventi di efficientamento idrico.

Spese ammissibili

Le spese ammissibili al bonus idrico sono:

a) la fornitura e la posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, compresi le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti;

b) la fornitura e l’installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto, e di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, compresi le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti.

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare del bonus idrico le persone fisiche maggiorenni residenti in Italia, titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale, nonché di diritti personali di godimento già registrati alla data di presentazione dell’istanza, su edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su singole unità immobiliari, per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di sostituzione di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua.

Procedura di attribuzione del bonus idrico

Il bonus può essere riconosciuto a ciascun richiedente per un solo immobile e per una sola volta ed è erogato secondo l’ordine temporale di presentazione dell’istanza fino ad esaurimento delle risorse.

Il bonus idrico non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell’indicatore della situazione economica equivalente ed è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con altre agevolazioni di natura fiscale relative alla fornitura, posa in opera e installazione dei medesimi beni.

Al fine di ottenere il rimborso, i beneficiari presentano istanza registrandosi su una applicazione web, denominata “Piattaforma bonus idrico”, accessibile, previa autenticazione, dal sito del Ministero della Transizione Ecologica.

L’identità dei beneficiari, in relazione ai dati del nome, del cognome e del codice fiscale, è accertata attraverso SPID.

All’atto della registrazione, il beneficiario fornisce le necessarie dichiarazioni sostitutive di autocertificazione e in conformità al modello di istanza presente in Piattaforma, con riguardo alle seguenti informazioni:

a. nome, cognome, codice fiscale del beneficiario;

b. importo della spesa sostenuta, per cui si richiede il rimborso;

c. quantità del bene e specifiche della posa in opera o installazione;

d. specifiche tecniche, per ogni bene sostituito da apparecchi a limitazione di flusso d’acqua, oltre alla specifica della portata massima d’acqua (in l/min) del prodotto acquistato;

e. identificativo catastale dell’immobile (Comune, Sezione, Sezione Urbana, Foglio, Particella, Subalterno) per cui è stata presentata istanza di rimborso;

f. dichiarazione di non avere fruito di altre agevolazioni fiscali per la fornitura, posa in opera e installazione dei medesimi beni;

g. coordinate del conto corrente bancario/postale (Iban) del beneficiario su cui accreditare il rimborso;

h. indicazione del titolo giuridico per il quale si richiede il bonus (proprietario, cointestatario, locatario, usufruttuario ecc.);

i. attestazione del richiedente ove non proprietario o comproprietario, ai sensi del DPR 445/2000, degli estremi del contratto da cui trae titolo;

l. attestazione, ai sensi del DPR 445/2000, di avvenuta comunicazione al cointestatario/proprietario, identificato altresì con nome, cognome e codice fiscale, della volontà di fruire del predetto bonus.

All’istanza di rimborso è allegata copia della fattura elettronica o del documento commerciale in cui è riportato il codice fiscale del soggetto richiedente il credito. Per i soggetti non tenuti ad emettere fattura elettronica, si considera valida anche l’emissione di una fattura o di un documento commerciale, attestante l’acquisto del bene, copia del versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti, accompagnata da documentazione del venditore idonea a ricondurre la transazione allo specifico prodotto acquistato, come da modello disponibile sulla Piattaforma.

DM 27 settembre 2021

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