Sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio 2022 è stato pubblicato il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, cosiddetto Decreto Aiuti, recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”.
Tra le disposizioni segnaliamo all’art. 2 l’incremento dei crediti d’imposta in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 21 marzo 2022 n. 21.
Il contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese per l’acquisto di gas naturale, fissato dall’articolo 4 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, nella misura del 20% è rideterminato nella misura del 25% così come quello a favore delle imprese per l’acquisto dell’energia elettrica, fissato articolo 3, comma 1, dello stesso decreto-legge, nella misura del 12% è rideterminato nella misura del 15%.
Con la disposizione di cui all’articolo 14 vengono modificati i termini di applicazione della disciplina relativa alla detrazione del 110% previsti per taluni interventi del comma 8-bis) dell’art. 119 del decreto – legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. In particolare, per gli interventi realizzati sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno, la detrazione del 110% spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che il 30% dell’intervento complessivo venga effettuato alla data del 30 settembre 2022 e non più 30 giugno 2022
Lo stesso comma 8-bis viene inoltre integrato con una disposizione che chiarisce che, al fine del calcolo del 30% possono essere conteggiati anche gli importi dei lavori effettuati ma non rientranti nell’ambito dell’agevolazione di cui al citato articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 (superbonus). Con tale precisazione si stabilisce, per via normativa, quanto già espresso, in via interpretativa per una questione analoga, dall’Agenzia delle entrate.
Infine, la disposizione dell’articolo 14 interviene sull’articolo 121, comma 1, del decreto-legge 34/2020 prevedendo che le banche possono cedere il credito direttamente ai correntisti che siano clienti professionali della banca senza la necessità che sia stato previamente esaurito il numero di cessioni a favori dei soggetti “qualificati”, ossia di banche, intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e imprese di assicurazione. Rimane fermo il divieto per il correntista cessionario del credito di operare ulteriori cessioni.
Con l’art. 21 il decreto Aiuti incrementa la misura del credito d’imposta per i beni strumentali immateriali 4.0 effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Infine, l’art. 55 del decreto – legge apporta modificazioni all’articolo 37 del decreto-legge n. 21 del 2022, relativamente all’applicazione del contributo da versare una tantum, a titolo di prelievo straordinario con finalità solidaristiche, a carico dei produttori, importatori e rivenditori di energia elettrica, di gas nonché di prodotti petroliferi.