Questa mattina è stato condiviso con il Governo, le altre Organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro e Cgil, Cisl, Uil, l’aggiornamento del Protocollo sulle misure di Salute e sicurezza firmato lo scorso 14 marzo.
Il Governo, con l’obiettivo di rimodulare le misure di contenimento adottate sinora e dare l’avvio alla cosiddetta fase 2, sulla base delle analisi condotte a diverso titolo da parte del Comitato Tecnico Scientifico, dell’Inail, dell’Istituto Superiore di Sanità, e del documento tecnico elaborato dal Governo stesso sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive in relazione al trasporto pubblico collettivo terrestre, nell’ottica della ripresa del pendolarismo, ha invitato le Parti Sociali a valutare quanto proposto e a condividere un Accordo di integrazione del Protocollo originario.
Pur nella conferma della struttura del Protocollo originario, il nuovo documento introduce alcune disposizioni tra le quali si evidenzia:
– in premessa, la previsione del fatto che la mancata applicazione del Protocollo – da cui derivi l’impossibilità di garantire adeguati livelli di protezione – determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni. Ovviamente, la misura potrà essere adottata a giudizio delle autorità di vigilanza;
– il rientro in azienda di chi si è ammalato è condizionata al rilascio del certificato medico di avvenuta negativizzazione del tampone;
– il datore di lavoro deve collaborare con le Istituzioni che decidano, in zone particolarmente a rischio, di adottare misure specifiche (come l’effettuazione del tampone);
– la collaborazione tra le committenti e le imprese, e di entrambe con le autorità terze nella lotta al contagio;
– la vigilanza del committente sul rispetto delle disposizioni anche riguardo al personale delle imprese terze che operano nei locali/cantieri del committente stesso;
– l’iniziale sanificazione straordinaria al momento della ripresa per le imprese in zone maggiormente endemiche o in presenza di casi sospetti di COVID19;
– l’adozione della mascherina nei luoghi comuni come tendenziale (“di norma”) quale regola generale aggiuntiva rispetto all’obbligo già esistente nei casi di distanza inferiore a 1 metro;
– favorire lo smart working, con sostegno da parte del datore di lavoro;
– il distanziamento sociale attraverso interventi degli spazi e del tempo;
– l’attenzione alle modalità di trasporto per il raggiungimento del luogo di lavoro e del domicilio (preferenza per il mezzo privato o messa a disposizione, con le dovute cautele, di mezzi aziendali);
– il medico competente, pur nel rispetto delle disposizioni dell’Autorità, potrà suggerire mezzi diagnostici (es. tamponi) se lo riterrà utile;
– l’opportuno coinvolgimento, per la ripresa, del medico nella individuazione dei lavoratori fragili (anche in relazione all’età) e per il reinserimento di quelli con pregressa infezione da COVID19;
– la necessità, per il reinserimento dopo la malattia, di effettuare una visita anche a prescindere dalla scadenza del termine dei 60 giorni previsti dall’art. 41, comma 2, lett. e-ter del Dlgs 81/2008) (confermando quindi che si tratta di una misura non prevista dal Dlgs 81/2008);
– il Comitato dell’art. 13, che si conferma dover essere costituito in azienda. In mancanza, potrà essere istituito al livello territoriale; le parti firmatarie del Protocollo nazionale potranno costituire, al livello territoriale o settoriale, Comitati anche con il coinvolgimento di soggetti pubblici (ASL, etc).