Ai sensi dell’art. 103, comma 2, della legge 24 aprile 2020 n. 27, di conversione del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati,…, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”.

A riguardo si rammenta che ad oggi lo stato di emergenza è stato prorogato con decreto legge Milleproroghe DL 31 dicembre 2020, n. 183, sino al 31 marzo 2021.

Pertanto in relazione allo stato di emergenza sanitaria da Covid-19, tutte le iscrizioni all’Albo Gestori Ambientali (comprese le iscrizioni in categoria 2-bis per il trasporto dei propri rifiuti), aventi scadenza nell’arco temporale compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 marzo 2021 conservano la loro validità fino al 30 giugno 2021.

Si ricorda a tutte le imprese iscritte in cat. 2bis che, come previsto dalla normativa vigente, la durata dell’iscrizione è decennale e lo scorso 25 dicembre 2020 sono scadute tutte le iscrizioni rilasciate dal 15 aprile 2008 al 25 dicembre 2010 (data di entrata in vigore del D.lgs. 205/2010).

Vi invitiamo a verificare la scadenza dell’iscrizione attraverso l’area riservata del sito https://www.albonazionalegestoriambientali.it

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