Facciamo seguito alla nota pubblicata in materia il 24 luglio, quando ancora era del tutto incerta quale sarebbe stata la decisione del Governo in merito alla proroga dello stato di emergenza.

La nota era stata emanata in via cautelativa, in vista della scadenza del 31 luglio e tenendo conto dei ritardi e delle contraddittorie prese di posizione, fino ad allora registrate, da parte del decisore politico.

Al fine per evitare l’applicazione di sanzioni, a causa dell’eventuale omessa comunicazione della prosecuzione del lavoro in modalità agile oltre il 31 luglio, da parte di decine di migliaia di lavoratori dipendenti dalle aziende associate, avevamo consigliato di adottare una modalità semplificata di acquisizione del consenso.

Ieri, un comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri http://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-59/15002 informa che, nella riunione del Consiglio dei Ministri, è stato approvato il decreto legge (allegato) che proroga fino al 15 ottobre una serie di misure emanate per far fronte all’emergenza epidemiologica.

Il decreto è in vigore dal 30 luglio 2020.

Tra le misure che risultano prorogate, ci sono anche quelle disciplinate dall’art.90, commi1, 3 e 4, del d.l. n. 34 del 2020 convertito in l. n. 77.

In sostanza, fino al 15 ottobre si potrà proseguire a svolgere lavoro agile anche in assenza degli accordi individuali.

Ne consegue che le imprese ben potranno limitarsi a comunicare ai lavoratori interessati la prosecuzione del lavoro agile secondo le modalità fin qui osservate, non avendo l’onere di raccogliere e conservare l’eventuale consenso che fosse stato già espresso. Occorrerà solo osservare gli obblighi di informativa in forma semplificata relativi al nuovo termine fissato.

Decreto Legge 30 Luglio 2020, n. 83 – G.U. n.190 del 30-07-2020

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