Il 29 luglio scorso il Consiglio dei ministri ha deliberato la proroga fino al 15 ottobre 2020 dello stato d’emergenza connesso al COVID-19. Conseguentemente, il Governo ha adottato il DL n. 83/2020 (allegato), in vigore da ieri, che estende fino a tale data la vigenza di alcune disposizioni legislative legate allo stato di emergenza.
Il riferimento è, in particolare, a:
· il DL n. 19/2020 (art. 1, co. 1), che consente l’adozione delle misure di contenimento, mediante DPCM, ordinanza del Ministro della salute e, nelle more dell’adozione di tali atti e con efficacia limitata fino a tale momento, mediante provvedimenti urgenti regionali;
· il DL n. 33/2020 (art. 3, co. 1) che, tra l’altro, contiene misure sulla limitazione della circolazione infra-regionale, interregionale e da e verso l’estero, nonchésui Protocolli e sulle Linee Guida di sicurezza anti-contagio per l’esercizio delle attività economiche e sulle sanzioni previste in caso di inosservanza delle misure di contenimento.
Inoltre, nell’allegato 1 del nuovo DL n. 83, è riportato l’elenco di specifiche misure, adottate durante lo stato di emergenza, la cui vigenza è prorogata fino al 15 ottobre 2020. Al riguardo, il DL specifica che le disposizioni non comprese nell’allegato 1 e aventi vigenza connessa o correlata alla precedente scadenza dello stato di emergenza (31 luglio 2020) sono applicabili fino a oggi (31 luglio 2020).
Quanto alle disposizioni indicate nell’allegato 1 del nuovo DL n. 83 di maggiore interesse per le imprese, si segnalano quelle su:
· la produzione, importazione e commercio di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale in deroga alle vigenti disposizioni (art. 15, co. 1 del DL n. 18/2020);
· lo svolgimento delle sedute e riunioni delle associazioni private anche non riconosciute e delle fondazioni, nonché delle società, comprese le cooperative e i consorzi (art. 73 del DL n. 18/2020);
· l’operatività del Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica (art. 122, co. 4 del DL n. 18/2020);
· la sospensione de termini di accertamento e di notifica delle sanzioni per inottemperanza dell’obbligo di fornire dati statistici (art. 81, co. 2 del DL n. 34/2020);
· il lavoro agile, salvo il diritto al medesimo lavoro agile per i dipendenti del settore privato genitori di un figlio minore di anni 14, diritto che rimane vigentefino al 14 settembre 2020 (art. 81, co. 2 del DL n. 34/2020);
· il pagamento dei SAL in deroga ai limiti fissati nell’ambito dei contratti di appalto per interventi di edilizia scolastica e la semplificazione delle procedure per l’adozione degli atti e dei decreti relativi all’assegnazione delle risorse in materia di edilizia scolastica (art. 232, co. 4 e 5 del DL n. 34/2020).
Il nuovo DL n. 83 dispone che, nelle more delle nuove misure di contenimento e comunque per non oltre 10 giorni dalla sua entrata in vigore, quindi fino al 9 agosto prossimo, continua ad applicarsi il DPCM 14 luglio 2020 (di cui abbiamo dato notizia con la precedente comunicazione del 15 luglio).