L’INPS, con messaggio n. 403/2022, comunica che la Commissione europea ha prorogato al 30 giugno 2022 l’applicabilità delle agevolazioni previste dalla Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021), volte all’assunzione di giovani che non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età (articolo 1, commi da 10 a 15), di donne svantaggiate (articolo 1, commi da 16 a 19), nonché al mantenimento dell’occupazione nelle Regioni del Mezzogiorno (articolo 1, commi da 161 a 168).

Di conseguenza, i benefici in oggetto potranno trovare applicazione anche in riferimento agli eventi incentivati (assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine di giovani under 36 o di donne svantaggiate) che si verificheranno nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022, nonché alla Decontribuzione Sud, che potrà essere applicata fino al mese di competenza giugno 2022.

Inoltre, la Commissione europea ha previsto che il massimale di erogazione degli aiuti temporanei di cui alla sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, è innalzato a 2,3 milioni di euro per le imprese operanti in tutti gli altri settori. Pertanto, ai fini della legittima applicazione dei benefici in trattazione, dovrà tenersi conto dei nuovi massimali.

Con specifico riferimento all’agevolazione per l’assunzione/trasformazione di donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”, per l’individuazione dei settori e delle professioni validi per il 2022, è necessario fare riferimento al Decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell’Economia, 17 dicembre 2021, n. 402.

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