Per i “Beni 4.0” ordinati nel 2022 (per cui si è pagato il 20% dell’Ordine al Fornitore e questo ha emesso la Conferma d’Ordine) la data iniziale del 30 giugno 2023 per la consegna appunto dei “Beni 4.0” è stata prorogata con la legge di Bilancio 2023 al 30 novembre 2023.

Si ricordano brevemente i valori concessi come Credito di Imposta in funzione dei valori degli investimenti realizzati nel settore 4.0.

Beni Strumentali 4.0 (compresi nell’elenco delle categorie dell’Allegato A – Legge n.232/2016)

Range valore investimento %  Credito di ImpostaNote
< 2,5 M€ 40 %10%  in meno rispetto al 2021
> 2,5 M€ <= 10 M€ 20 %10%  in meno rispetto al 2021
> 10 <= 20 M€ 10 % 

Beni Immateriali 4.0

Range valore investimento%  Credito di Imposta
Max 1 M€ 20 %

Per il raggiungimento entro il 31 dicembre 2023 delle condizioni per poter accedere al Credito di Imposta devono verificarsi:

Si riportano brevemente i punti salienti di come procedere per la “Certificazione 4.0” del “Bene 4.0”. Il tutto avviene nella elaborazione dell’Analisi Tecnica dove si descrive e si documenta con evidenze oggettive la rispondenza ai requisiti, sintetizzati poi nella Perizia, il tutto secondo la legge 232/2016.

Il seguente sviluppo della procedura può essere utile ai due punti di vista che si possono avere ovvero quello dell’azienda che investe nel “Bene 4.0” e che vuole ottenere il relativo Credito di Imposta, oppure quello in cui l’azienda realizza “Beni 4.0” da vendere nel mercato dell’impiantistica / macchinari.

Dal punto di vista finanziario visto che l’entità del Credito di Imposta, per investimenti inferiori a 2,5 M€ (fascia principale almeno nelle PMI) è del 40%, ed è quindi un valore notevole nel piano finanziario dove infatti si può arrivare a ridurlo di 1 M€ su di un investimento di 2,5 M€, pari appunto al 40%.

Il primo aspetto, molto importante, da valutare è se il “Bene” rientra nelle categorie dell’elenco riportato nell’Allegato A della legge 232/2016.

Per essere un “Bene 4.0” deve essere compreso appunto in tali categorie, non è affatto come si può ipotizzare che per essere tale è sufficiente che sia collegato ad una rete o che tramite internet lo si possa vedere dov’è localizzato o configurazioni simili. Tale dubbio a volte è stato anche oggetto di particolari ipotesi di appartenenza ad una od un’altra categoria dell’Allegato A e ci sono stati chiarimenti anche da parte del  CNI (Consiglio Nazionale Ingegneri), con diversi webinar, convegni ecc. proprio a chiarimento di incertezze di interpretazione. Il che segnala un aspetto critico da definire subito se essere nel mondo 4.0 o meno.

Una volta che si è sicuri dell’appartenenza ad una delle categorie dell’elenco si può passare al progetto di investimento o vendita in condizioni di 4.0 del “Bene”.

Occorre poi proseguire nell’iter progettuale o di certificazione, elaborando l’Analisi Tecnica che di fatto illustra e ne dà evidenze, della rispondenza dapprima ai cinque Requisiti Obbligatori e contemporaneamente rispettati e poi alla rispondenza ad almeno due tra i Requisiti Ulteriori sempre abbinati ai precedenti, in totale quindi deve avere sette Requisiti documentati.

I Requisiti Obbligatori sono:

RO1  Controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller)

RO2  Interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program

RO3  Integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo

RO4  Interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive

RO5  Rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro

I Requisiti Ulteriori sono:

RU1  Sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto

RU2  Monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo

RU3  Caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico).

Nell’Analisi Tecnica si dovrà documentare, ognuno dei punti RO e RU, con descrizioni, schemi, dettagli costruttivi e progettuali. Particolare cura deve essere data ai punti RO2 e RO3 descrivendo in dettaglio, appunto la rete di connessione sino ad indicare tutti gli indirizzi IP di ogni nodo. Allo stesso tempo vanno fornite delle “evidenze” quindi delle foto e/o degli screenshots che dimostrino la comunicazione per la reale e specifica rete in oggetto. La comunicazione dovrà essere e dimostrata di tipo “biunivoco” tra le varie macchine collegate ed i sistemi di loro gestione con diverse finalità quali i sistemi: MES/SCADA/ERP.

I vari nodi devono essere in collegamento tramite il comando “ping” e quindi come si dice in gergo si deve “pingare” ogni indirizzo IP.

Al punto RU1 di Telemanutenzione si dovrà “documentare” un intervento da remoto ad esempio di diagnostica, di verifica di un allarme, di diagnosi di un’anomalia, ecc. Non è sufficiente che sia collegata da remoto. Ad ulteriore evidenza sarebbe anche opportuno allegare il contratto di Telemanutenzione stipulato con il fornitore del servizio.

Completata e superata la verifica dei Requisiti Obbligatori ed Ulteriori si può procedere con la emissione della Perizia giurata. Questa dovrà essere “giurata” se il valore del “Bene 4.0” è superiore a 300.000 €.

Al di sotto di tale importo è sufficiente, oltre alla completa Analisi Tecnica sempre da elaborare, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio firmata dal rappresentante legale dell’azienda per poter accedere al beneficio.

Ancora per concludere occorre organizzare un sistema informatico per la conservazione di tutti i dati ai fini di dover sempre dimostrare, ad eventuali controlli, che dalla “data di certificazione 4.0” si è sempre lavorato in condizioni 4.0, ovvero senza mai aver scollegato le macchine ed i sistemi informativi e ritornati ad una gestione semi o automatica o peggio ancora manuale (se questo sia possibile) o di comando da pulpito locale delle varie macchine. Quindi ogni Ordine elaborato e fatturato ad un cliente, dovrà avere lo storico dei dati di processo digitale tra tutte le macchine coinvolte, sistema logistico di magazzino materie prime e prodotti finiti.

Da quanto si è visto perciò la “certificazione 4.0” non è un atto finale ma tutt’altro è un vero e proprio “progetto 4.0” che parte proprio dalla sua fase di concept e di coerenza poi in tutto, sino alla fase di mantenimento accessibile dei dati di storico.

Tutto ciò è proprio nell’obiettivo di politica industriale, almeno come tecnologia, quello di “Transizione 4.0” da operazioni semi-manuali od automatici di macchina, ad una gestione digitale che apre verso una visione di management molto più ampia ed integrata di connessione input-output del “sistema azienda”, inglobando nell’operatività di macchina anche le fasi logistiche informative lato clienti e fornitori.

Per ulteriori informazioni, chiarimenti il riferimento in ASSISTAL è:

Ing.Mauro Donnini – Resp.Area Tecnologia, Energia ed Ambiente – e-mail: m.donnini@assistal.it

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