Oggi, 11 giugno 2020, è entrato in vigore il decreto legislativo 10 giugno 2020 n. 48 che recepisce nel nostro paese la direttiva (UE) 2018/844 (EPBD III), che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica.
Come noto, il DLgs 192/05 ha introdotto nell’ordinamento nazionale le prescrizioni europee relative alla prestazione energetica degli edifici, secondo quanto disposto dalla direttiva 2002/91/CE (Energy PerfOtmance of Buildings Directive o EPBD). Successivamente tale direttiva è stata aggiornata dalla direttiva 2010/31/UE (EPBD II), che è stata trasposta nell’ordinamento nazionale dal decreto-legge n. 63 del 2013, convertito dalla legge n. 90 del2013, che ha modificato il DLgs 192/05.
Con il DLgs 48/2020, che recepisce la direttiva (UE) 2018/844 (EPBD III), vengono dunque apportate ulteriori modifiche al DLgs 192/05.
Tra le novità si segnalano, in particolare, le seguenti disposizioni:
L’articolo 3 introduce modifiche all’articolo 2 del DLgs 192/05, concernente le definizioni, fornendo, in particolare, nuove definizioni di “generatore di calore” e di “impianto termico”;
L’articolo 6 introduce modifiche all’articolo 4 del DLgs 192/05, volte ad aggiornare i criteri generali per la definizione della metodologia di calcolo e dei requisiti della prestazione energetica degli edifici con nuove disposizioni, come ad esempio l’integrazione delle infrastrutture per la mobilità elettrica negli edifici nuovi e sottoposti a ristrutturazione, nonché le disposizioni relative agli interventi di sostituzione degli impianti tecnici negli edifici.
Inoltre è prevista l’emanazione di un nuovo decreto del Presidente della Repubblica volto ad armonizzare ed aggiornare le modalità di esercizio, conduzione, controllo, ispezione e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale e estiva, e per la preparazione dell’acqua calda sanitaria.
L’articolo 7 introduce modifiche all’articolo 4-ter del DLgs 192/05 relativamente agli strumenti finanziari e ai meccanismi di promozione dell’efficienza energetica negli edifici. In particolare, la disposizione prevede la definizione di un nuovo decreto che dovrà fissare i requisiti degli operatori che provvedono all’installazione degli elementi edilizi e dei sistemi tecnici per l’edilizia. Decorsi 180 giorni dalla data di entrata in vigore di tale decreto, gli incentivi saranno concessi a condizione che i predetti sistemi siano installati da un operatore in possesso dei requisiti prescritti.
L’articolo 8 istituisce presso Enea un nuovo Portale Nazionale sulla prestazione energetica degli edifici quale strumento volto sia a favorire la conoscenza del parco immobiliare nazionale, della sua consistenza, dei suoi consumi e della sua prestazione energetica, sia a offrire attività di supporto ai cittadini, alle imprese e alla pubblica amministrazione, al fine di stimolare l’esecuzione di interventi di riqualificazione energetica degli edifici.