Il Ministero della Transizione Ecologica ha reso noto il Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas naturale per il prossimo inverno.
In particolare, le misure riguardano:
a) la massimizzazione della produzione di energia elettrica, nel settore termoelettrico, con combustibili diversi dal gas, oltre che l’accelerazione delle energie rinnovabili nel settore elettrico;
b) misure di contenimento nel settore riscaldamento, in parte anticipate per quanto riguarda gli edifici pubblici dall’articolo 19-quater del decreto-legge n. 17 del 1° marzo 2022;
c) un insieme di misure comportamentali nell’uso efficiente dell’energia, che integrano la politica nazionale in materia di efficienza energetica e che in questo caso hanno anche l’obiettivo di aiutare cittadini e imprese a ridurre i costi della propria bolletta energetica, senza alcun effetto di rilievo sulle modalità del servizio. Queste misure saranno promosse attraverso una apposita campagna informativa istituzionale, saranno volontarie e saranno integrate ove necessario da strumenti di sostegno;
d) il contenimento volontario dei consumi nel settore industriale, su cui è aperto un confronto con le categorie produttive in modo da valorizzare tutte le opportunità a basso impatto sulla produzione e comunque salvaguardando i settori strategici, come da Regolamento UE. Tali misure andrebbero a potenziare quanto già oggi comprende il sistema in termini di servizio di “interrompibilità volontaria”
nonché gli altri strumenti compresi nel Piano di emergenza del sistema italiano del gas naturale per la gestione attiva della sicurezza nei casi di criticità o di emergenza.
La tabella seguente riporta il contributo atteso dalle misure a), b) e c):
Per quanto concerne la riduzione dei consumi promossa regolamentando il funzionamento degli impianti di riscaldamento, è atteso entro il mese di settembre 2022 un nuovo decreto del MITE che modificherà la vigente regolamentazione della temperatura e dell’orario di accensione invernale.
In particolare, il decreto disporrà:
1) i valori indicati all’articolo 3, comma 1, del DPR n.74/2013 sono ridotti di 1°C:
a) 17°C +/- 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;
b) 19°C +/- 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici;
2) I limiti di esercizio degli impianti termici, rispetto a quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 4 del DPR n.74/2013, sono ridotti di 15 giorni per quanto attiene il periodo di accensione (posticipando di 8 giorni la data di inizio e anticipando di 7 giorni la data di fine esercizio) e di 1 ora per quanto attiene la durata giornaliera di accensione:
a) Zona A: ore 5 giornaliere dal 8 dicembre al 7 marzo;
b) Zona B: ore 7 giornaliere dal 8 dicembre al 23 marzo;
c) Zona C: ore 9 giornaliere dal 22 novembre al 23 marzo;
d) Zona D: ore 11 giornaliere dal 8 novembre al 7 aprile;
e) Zona E: ore 13 giornaliere dal 22 ottobre al 7 aprile;
f) Zona F: nessuna limitazione.
Si precisa che sono fatte salve le utenze sensibili (es. ospedali, case di ricovero ecc.) di cui al DPR n.74/2013.