Con circolare n.9326 del 9 dicembre u.s., l’Ispettorato Nazionale del Lavoro è tornato a fornire nuove istruzioni in merito all’applicazione della disciplina della patente a crediti, ex Art.27 D.Lgs. n.81/2008, soffermandosi in particolare sul regime sanzionatorio.
Ricordando che la patente è inizialmente dotata di un punteggio di 30 crediti e che imprese e lavoratori autonomi non possono operare concretamente in cantiere quando la patente scende sotto la soglia dei 15, l’Istituto si sofferma su una importantissima eccezione a questa regola: il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione qualora i lavori eseguiti siano superiori al 30% del valore del contratto. Una simile fattispecie “trova evidentemente applicazione nei casi in cui un soggetto già possessore di patente abbia subito una decurtazione di crediti durante l’esecuzione di attività già avviate, così da comportare una riduzione dei crediti rimanenti sotto la soglia limite dei 15”. Ne consegue quindi che sarà necessario verificare il valore dei lavori previsti nell’ambito del singolo appalto o subappalto, così come riportati nel capitolato ovvero nel contratto e non il valore dei lavori riferiti al cantiere nel suo complesso.
Concretamente quindi, se i lavori già eseguiti superano il 30% del valore dei lavori affidati, si potranno terminare le attività in corso, mentre laddove i lavori non abbiano raggiunto tale percentuale, le attività dovranno necessariamente terminare.
Per quanto riguarda invece la sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a 6000 euro, l’INL ha chiarito che il riferimento economico necessario per calcolare l’esatto importo (al netto dell’IVA) debba sempre essere riferito al singolo contratto sottoscritto. Motivo per cui, gli ispettori del lavoro (così come il personale delle aziende sanitarie locali) potranno chiedere all’impresa e al committente l’esibizione del contratto o del capitolato. Resta ovviamente fermo che in assenza di indicazioni sul valore dei lavori, la sanzione verrà determinata prendendo a riferimento la soglia minima.
Infine, viene ribadito che sulla base di quanto disposto dall’Art.90 del D.Lgs. n.81/2008, il committente o il responsabile dei lavori sono obbligati a verificare il possesso della patente nei confronti delle imprese esecutrici, anche subappaltatrici, o dei lavoratori autonomi. Rispetto a tale obbligo, vengono in rilievo due diverse ipotesi:
- Qualora committente o responsabile dei lavori non abbiano verificato il possesso della patente, affidando i lavori ad un soggetto privo, la sanzione amministrativa pecuniaria varia da 711,92euro a 2.562,91euro ed è soggetta a diffida ex Art.301-bis D.Lgs. n.81/2008;
- La sanzione non troverà invece applicazione nei confronti del committente o del responsabile dei lavori qualora, solo successivamente all’affidamento dei lavori, il titolo abilitativo venga meno per sospensione, revoca o decurtazione del punteggio della patente sotto i 15 crediti. In questi casi infatti, la sanzione troverà applicazione solo nei confronti dell’impresa esecutrice o del lavoratore autonomo, mentre il committente che ha verificato il requisito in fase di affidamento dei lavori, non avrà ulteriori responsabilità.