Facendo seguito alle news del 19 novembre 2021, 10 dicembre 2021, 11 febbraio 2022 pubblicate sul sito associativo in tema di modifiche al D.Lgs. n. 198 del 2006 (codice per le pari opportunità) e Legge n. 162 del 2021 (Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo) che le ha determinate, si riporta di seguito il chiarimento fornito da Confindustria relativamente all’obbligo di trasmissione del rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile di cui all’articolo 46 del d.lgs. n. 198 del 2006, come modificato dalla Legge n. 162 del 2021.
In base a quanto previsto dalla previsione normativa su richiamata, il rapporto periodico, una volta compilato esclusivamente in modalità telematica nel sito internet istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, deve essere trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali.
In tema di trasmissione del rapporto alle rappresentanze sindacali aziendali (ovvero alle rappresentanze sindacali unitarie), Confindustria ha rilevato che la formulazione di legge è certamente non comune, pertanto si ritiene opportuno attenersi strettamente a quanto testualmente previsto dalla legge.
Sul punto si ricorda che il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento per le pari opportunità) del 7 dicembre 2021 – contenente le linee guida volte a favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC – sottolinea, al punto 3, che la mancata produzione del rapporto sulla situazione del personale (per le imprese tenute a tale invio, ossia che occupano oltre cinquanta dipendenti) e delle relative attestazioni di trasmissione costituisce causa di esclusione dalle gare di appalto avviate dopo l’entrata in vigore del D.L. n. 77/2021 (c.d. Decreto Semplificazioni) per investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, a valere sulle risorse del PNRR o del PNC.
A ragione di tale previsione si ritiene opportuno, e anche a seguito di un confronto avuto per le vie brevi con il Ministero del Lavoro, che le imprese prive di rappresentanze, in caso di partecipazione a gare d’appalto (per investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, a valere sulle risorse del PNRR o dl PNC), alleghino alla presentazione della domanda di partecipazione o dell’offerta, un’autodichiarazione che attesti l’assenza di rappresentanze sindacali in azienda.