Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti è intervenuto con il parere n.2993 del 6 dicembre u.s. sul tema della verifica dei costi della manodopera.
Nello specifico, al Ministero è stato chiesto se una Stazione Appaltante abbia l’obbligo di verificare, prima dell’aggiudicazione, la congruità del costo della manodopera rispetto ai minimi salariali retributivi anche nel caso in cui l’operatore economico risultante vincitore in un appalto di lavori applichi lo stesso CCNL indicato dalla stessa Stazione Appaltante con la medesima quantificazione.
La risposta fornita dal Ministero è stata negativa. Il Mit ha infatti argomentato che, qualora il primo in graduatoria applichi il medesimo CCNL previsto dalla Stazione appaltante nei documenti di gara ed indichi il medesimo importo individuato dalla Stazione appaltante come costi della mano d’opera, la verifica di congruità può essere evitata. L’unica eccezione, può essere fatta valere nel caso in cui l’operatore economico – nella propria offerta tecnica – abbia indicato varianti ovvero migliorie che richiedono impiego aggiuntivo di manodopera. In quest’ultimo caso, la Stazione Appaltante dovrà necessariamente procedere alla verifica dei costi della manodopera.