Il Ministero dell’economia e delle Finanze e la Cassa Depositi e Prestiti, in attuazione dell’articolo 115 e ss. del DL Rilancio, hanno sottoscritto la Convenzione che disciplina i criteri e le modalità di gestione, da parte di CDP, del “Fondo di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali degli enti territoriali” nonché le modalità di accesso al Fondo stesso da parte delle PA.
Il Fondo è destinato al pagamento – in deroga alle disposizioni di legge sull’indebitamento delle PA – dei debiti, certi, liquidi ed esigibili, di enti locali, regioni e province autonome, maturati al 31 dicembre 2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali. Sono stati altresì approvati i “Contratti tipo” per la concessione delle relative anticipazioni di liquidità in favore degli Enti.
A beneficiare dell’accelerazione del pagamento dei debiti degli enti territoriali saranno le imprese e gli altri creditori della P.A, che potranno così ottenere un significativo importo di risorse di 12 miliardi di euro suddiviso in due distinte sezioni:
• la Sezione per il pagamento dei debiti di enti locali, regioni e province autonome diversi da quelli finanziari e sanitari, con una dotazione di 8 miliardi;
• la Sezione per assicurare liquidità a regioni e province autonome per il pagamento dei debiti degli enti del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), alla quale sono destinati 4 miliardi.
In particolare, gli enti locali, regioni e province autonome che non possono far fronte al pagamento dei debiti, come detto, certi, liquidi ed esigibili maturati al 31 dicembre 2019 potranno chiedere a CDP, con deliberazione della Giunta, le anticipazioni di liquidità nel periodo compreso tra il 15 giugno e il 7 luglio 2020
CDP dovrà concedere le anticipazioni entro il 24 luglio 2020. Le anticipazioni relative a entrambe le Sezioni saranno concesse proporzionalmente alle richieste pervenute e nei limiti delle risorse stanziate e, riguardo ai debiti del SSN, delle coperture per il relativo rimborso da parte delle regioni;
Infine, le PA, una volta erogata loro l’anticipazione di liquidità, dovranno pagare i fornitori:
- entro 30 giorni per quanto riguarda i debiti diversi da quelli finanziari e sanitari;
- entro 60 giorni per i debiti del SSN
Affinché tali disposizioni dispieghino pienamente i loro effetti, dando luogo al pagamento dei crediti delle imprese verso le PA, sono tuttavia necessari ulteriori passaggi.