Facciamo seguito a nostre precedenti comunicazioni circa i nuovi provvedimenti in materia di sicurezza antincendio per segnalare che sulla GU Serie Generale n.224 del 24-09-2022 è stato pubblicato il Decreto 15 settembre 2022 recante “Modifiche al decreto 1° settembre 2021, recante: «Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81»”.
Tale decreto, considerate le difficoltà connesse alle modalità di qualificazione della figura del manutentore antincendio, di nuova istituzione rispetto al previgente quadro normativo, proroga di 1 anno l’entrata in vigore delle disposizioni contenute nell’art. 4 del decreto del Ministro dell’interno 1° settembre 2021, cosiddetto decreto controlli, prevedendo che l’obbligo di qualificazione dei tecnici manutentori antincendio entrerà in vigore a decorrere dal 25 settembre 2023.
In aggiunta il decreto 15 settembre modifica l’Allegato II – Qualificazione dei manutentori di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio con l’aggiunta dei seguenti prospetti:
- Prospetto 3.8.1 recante «Contenuti minimi e durata dei corsi di formazione teorico pratica per il tecnico manutentore qualificato. Sistemi di evacuazione naturale di fumo e calore (SENFC)»;
- Prospetto 3.8.2 recante «Contenuti minimi e durata dei corsi di formazione teorico pratica per il tecnico manutentore qualificato. Sistemi di evacuazione forzata di fumo e calore (SEFFC) e sistemi di ventilazione orizzontale del fumo e del calore (SVOF)».
- Prospetto 3.14 recante «Contenuti minimi e durata dei corsi di formazione teorico pratica per il tecnico manutentore qualificato. Sistemi a polvere».