Con la circolare n. 19/E del 27 maggio scorso l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti circa il quadro regolatorio in materia di Superbonus e bonus minori.
In particolare, la circolare chiarisce i seguenti aspetti:
- l’obbligo del visto di conformità per l’utilizzo del Superbonus in dichiarazione
- l’obbligo dell’Asseverazione/attestazione di congruità della spesa e prezzari
- i casi di esonero dal visto di conformità e dall’attestazione di congruità della spesa
- le novità in materia di sconto in fattura e cessione del credito
- le misure sanzionatorie e polizze di assicurazione della responsabilità civile
- l’utilizzo di crediti sottoposti a sequestro penale
- l’indicazione dei contratti collettivi nell’atto di affidamento dei lavori e nelle relative fatture.
Relativamente a quest’ultimo punto, la circolare contempla anche il caso del General Contractor e, relativamente all’indicazione dei contratti collettivi nell’atto di affidamento dei lavori e nelle relative fatture, precisa che:
- le disposizioni dell’art. 1 comma 43-bis della Legge di bilancio 2022, come modificato dall’articolo 23-bis del decreto Ucraina, si riferiscono alle opere il cui importo complessivo sia superiore a 70.000 euro, fermo restando che l’obbligo di applicazione del CCNL edile è riferito esclusivamente ai soli lavori edili. Pertanto il valore dimensionale di 70.000 euro deve essere parametrato al valore dell’opera complessiva e non soltanto alla parte di lavori edili;
- è onere del committente dei lavori richiedere l’inserimento dell’indicazione dei contratti collettivi edili ovvero verificarne l’inserimento in quanto l’omessa indicazione nell’atto di affidamento determina il mancato riconoscimento dei benefici fiscali previsti. Tale obbligo deve essere rispettato anche nel caso in cui il contratto di affidamento dei lavori sia stipulato per il tramite di un General Contractor ovvero nel caso in cui i lavori edili siano oggetto di sub appalto. In tali casi, nel contratto di affidamento stipulato con un General Contractor, o con soggetti che si riservano di affidare i lavori in appalto, devono essere indicati i contratti collettivi che potranno essere applicati dalle imprese alle quali vengono affidati i lavori edili e, nei successivi contratti stipulati con tali soggetti e nelle relative fatture, dovrà, poi, essere indicato il contratto effettivamente applicato.
- La norma si riferisce ai «datori di lavoro», pertanto sono esclusi dall’applicazione della disciplina gli interventi eseguiti, senza l’impiego di dipendenti, da imprenditori individuali, anche avvalendosi di collaboratori familiari, ovvero da soci di società di persone o di capitali che prestano la propria opera lavorativa nell’attività non in qualità di lavoratori dipendenti;
- La mancata indicazione del contratto collettivo nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori – comunque obbligatoria ai sensi del richiamato comma 43-bis – non comporta tuttavia il mancato riconoscimento dei benefici fiscali, purché tale indicazione sia presente nell’atto di affidamento;
- Qualora, per errore, in una fattura non sia stato indicato il contratto collettivo applicato, il contribuente, in sede di richiesta del visto di conformità, deve essere in possesso di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, rilasciata dall’impresa, con la quale quest’ultima attesti il contratto collettivo utilizzato nell’esecuzione dei lavori edili relativi alla fattura medesima. Tale dichiarazione deve essere esibita dal contribuente ai soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità o, su richiesta, agli uffici dell’amministrazione finanziaria.