Con nota n. 530/2022 L’Ispettorato Nazionale ha fornito alcune prime indicazioni sulle nuove disposizioni in materia di tirocini, introdotte dalla Legge di Bilancio 2022.

Com’è noto, la legge ha previsto l’adozione in sede di Conferenza Stato-Regioni, entro i successivi 180 giorni, di nuove linee guida in materia di tirocini diversi da quelli curriculari, che andranno poi recepite nelle legislazioni regionali.

L’INL, in premessa, ricorda la distinzione tra tirocini extracurriculari e curriculari e conferma che, fino al recepimento da parte delle Regioni delle linee guida nazionali, restano in vigore le attuali regolamentazioni regionali.

Vengono poi analizzate le disposizioni immediatamente operative (quindi già vigenti a partire dalla entrata in vigore del provvedimento) e, in particolare, l’apparato sanzionatorio previsto per il caso di mancata corresponsione dell’indennità di partecipazione – che troverà applicazione in relazione alla mancata corresponsione della indennità già prevista dalle vigenti leggi – e per il ricorso fraudolento al tirocinio, rispetto al quale vengono richiamate le normative regionali attualmente in vigore, nonché le istruzioni operative già fornite con circolare n. 8/2018.

La violazione comporta l’applicazione a carico del soggetto ospitante della pena dell’ammenda di 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio. Trattandosi di sanzione penale, essa è soggetta alla prescrizione obbligatoria ex art. 20 L. n. 758/1994, volta a far cessare il rapporto in essere in violazione dei principi che ne disciplinano la regolare gestione. Essendo, tuttavia, il contenuto del provvedimento di prescrizione correlato alla possibilità, su domanda del tirocinante, di riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale, l’INL chiarisce che sarà il solo tirocinante a valutare una richiesta in tal senso.

Infine, viene ribadito l’obbligo di comunicazione al Centro per l’Impiego per i soli tirocini extracurriculari e, in materia di sicurezza, l’applicazione delle medesime tutele previste in favore del personale dipendente.

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