Con il Decreto n. 297 del 2 agosto 2022 recante “Estensione del modello unico per la realizzazione la connessione e l’esercizio di impianti solari fotovoltaici di potenza fino a 200KW” il MITE ha pubblicato il nuovo modello unico semplificato per la realizzazione, la connessione e l’esercizio di impianti solari fotovoltaici su edifici o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, nonché nelle relative pertinenze, di potenza nominale complessiva fino a 200 kW.

Il modulo, che è costituito da una parte I recante i dati da fornire prima dell’inizio dei lavori e da una parte II con i dati da fornire alla fine dei lavori, reca almeno le seguenti informazioni:

a) i dati anagrafici del proprietario dell’immobile o del bene oggetto dell’intervento ovvero di chi abbia titolo per presentare il Modello Unico (“soggetto richiedente”), l’indirizzo dell’immobile o la collocazione del bene oggetto dell’intervento e la descrizione sommaria dell’intervento;

b) la dichiarazione del soggetto richiedente di essere in possesso della documentazione rilasciata dal progettista circa la conformità dell’intervento alle regole dell’arte e alle normative di settore;

c) i dati funzionali alla connessione e all’accesso al mercato da parte degli impianti di produzione.

Il Modello Unico è utilizzato per la realizzazione, la modifica, il potenziamento, la connessione e l’esercizio degli impianti di produzione che presentino tutte le seguenti caratteristiche:

a) ubicati presso clienti finali già dotati di punti di prelievo attivi e per i quali siano necessari interventi di realizzazione, modifica o sostituzione a regola d’arte dell’impianto per la connessione del gestore di rete eseguiti attraverso lavori semplici come definiti nel TICA ovvero secondo le modalità individuate dall’ARERA nell’ambito del TICA, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, lettera a);

b) aventi potenza nominale complessiva, al termine dell’intervento, non superiore a 200 kW. Ai fini di cui alla presente lettera, la potenza nominale è determinata dal minor valore tra la somma delle singole potenze nominali di ciascun modulo fotovoltaico facente parte del medesimo impianto, misurate alle condizioni STC (Standard Test Condition) e la potenza nominale del gruppo di conversione cc/aa, come definite dalle pertinenti norme del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), espressa in chilowatt;

c) per i quali sia richiesto il ritiro dell’energia elettrica da parte del GSE, ivi incluso il ritiro dedicato di cui all’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ovvero si opti per la cessione a mercato dell’energia elettrica mediante la sottoscrizione di un contratto di dispacciamento con una controparte diversa dal GSE.

Modalità di trasmissione

1. Il soggetto richiedente compila e trasmette, in via informatica, al gestore di rete competente il Modello Unico.

2. Il soggetto richiedente, prima di iniziare i lavori, fornisce i dati indicati nella parte I del Modello Unico.

3. In fase di presentazione della parte I del Modello Unico, il soggetto richiedente prende visione e accetta le modalità e le condizioni contrattuali definite dal gestore di rete per la connessione e i relativi costi nel caso di lavori semplici, come definiti nel TICA.

4. Il gestore di rete, secondo modalità definite da ARERA, verifica che:

a) la domanda sia compatibile con le condizioni previste, dandone comunicazione al soggetto richiedente;

b) per l’impianto siano previsti lavori semplici per la connessione, come definiti nel TICA.

5. In caso di esito positivo delle verifiche, la presentazione della parte I del Modello Unico comporta l’avvio automatico dell’iter di connessione e non è prevista l’emissione del preventivo per la connessione. In tal caso, il gestore informa il soggetto richiedente e provvede a:

a) inviare copia del Modello Unico al Comune;

b) caricare i dati dell’impianto sul portale Gaudì di Terna S.p.A. (nel seguito: “Gaudì”);

c) inviare copia del Modello Unico al GSE;

d) addebitare al soggetto richiedente gli oneri per la connessione;

e) inviare copia delle ricevute delle comunicazioni di cui alle lettere a), b) e c) al soggetto richiedente;

f) inviare i dati dell’impianto alla Regione o alla Provincia autonoma, tramite PEC, qualora richiesto.

Nel caso in cui sia accertata la necessità di lavori complessi per la connessione ai sensi del TICA, il gestore di rete ne dà informazione al soggetto richiedente, specificandone i motivi e procede a dar seguito all’iter di connessione secondo le disposizioni previste dall’ARERA. In questo caso, ai fini della connessione alla rete, sono rispettate le tempistiche e le modalità definite dall’ARERA in materia di connessioni. In seguito all’accettazione del preventivo, il gestore di rete provvede comunque alle attività di cui al punto 5.

6. Terminati i lavori, il soggetto richiedente trasmette al gestore di rete la parte II del Modello Unico prendendo visione e accettando:

a) il regolamento di esercizio;

b) il contratto per l’erogazione del servizio di ritiro dell’energia elettrica immessa in rete del GSE, fornito dal medesimo GSE e messo a disposizione dal gestore di rete.

7. A seguito del ricevimento della parte II del Modello Unico, il gestore di rete provvede a:

a) inviarne copia al Comune, tramite PEC;

b) inviarne copia al GSE per la richiesta del servizio di ritiro dell’energia elettrica immessa in rete da parte del GSE ovvero all’utente del dispacciamento diverso dal GSE nei casi di cessione dell’energia elettrica a mercato;

c) caricare sul portale Gaudì l’avvenuta entrata in esercizio, validando i dati definitivi dell’impianto;

d) addebitare l’eventuale saldo del corrispettivo di connessione;

e) inviare copia delle ricevute delle suddette trasmissioni al soggetto richiedente.

Il soggetto richiedente resta in ogni caso obbligato a mettere a disposizione le informazioni e la documentazione eventualmente richieste dai soggetti deputati al controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese con il Modello Unico.

In attesa che l’Autorità aggiorni entro il prossimo 7/12/2022 i provvedimenti di propria competenza e definisca un corrispettivo unico standard inclusivo dei costi per la connessione che i soggetti richiedenti sono tenuti a corrispondere ai gestori di rete in caso di esito positivo delle verifiche, continua ad applicarsi il modello unico di cui al DM 19/5/15.

Decreto MITE n. 297 del 02.08.2022

Modello Unico Impianti FV Pmax 200 kW

Condividi l'articolo