Con la pubblicazione della Legge 4 marzo 2022, n. 18 di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore” sono state introdotte novità in ordine alla durata della certificazione verde COVID-19 ed al lavoro agile.
In particolare, si segnalano:
Durata delle certificazioni verdi COVID-19 di avvenuta somministrazione della dose di richiamo della vaccinazione o di avvenuta guarigione dal COVID-19 (art. 2 bis)
Viene eliminato il limite di durata di sei mesi della certificazione verde in caso di somministrazione della dose di richiamo “booster”.
Lavoro agile per genitori di figli con disabilità (art. 5 ter)
Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza (31 marzo 2022), i genitori lavoratori dipendenti che hanno almeno un figlio in condizioni di disabilità grave riconosciuta ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o almeno un figlio con bisogni educativi speciali, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e che l’attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali.