E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2022, il Decreto Legge n. 21 del 21 marzo 2022, contenente le misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina.
Tra le misure in materia di lavoro si segnala:
Bonus carburante ai dipendenti (art. 2)
La disposizione introduce, per l’anno 2022, il c.d. “bonus carburante” in favore dei lavoratori dipendenti di aziende private. In particolare, viene disposto che, limitatamente al 2022, l’importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti, nel limite di 200 euro per lavoratore, non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del TUIR.
Il valore massimo di 200 euro è da intendersi quale somma ulteriore rispetto a quella prevista in via ordinaria dal predetto articolo 51, comma 3, del TUIR, pari a 258,23 euro, entro la quale i beni e servizi prestati dalle aziende ai lavoratori non concorre alla formazione del reddito.
Disposizioni in materia di integrazione salariale (art. 11)
Per fronteggiare, nell’anno 2022, situazioni di particolare difficoltà economica, ai datori di lavoro destinatari dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria (CIGO) -che hanno esaurito i limiti di durata nell’utilizzo delle relative prestazioni – è riconosciuto, in deroga agli articoli 4 (Durata massima complessiva) e 12 (Durata) del D.Lgs. n. 148/2015, un trattamento ordinario di integrazione salariale per un massimo di ventisei settimane fruibili fino al 31 dicembre 2022.
L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa (150 milioni di euro per l’anno 2022).
Agevolazione contributiva per il personale delle aziende in crisi (art. 12)
La disposizione estende l’esonero contributivo del 100%, già previsto dall’art. 1, co. 10, Legge di Bilancio 2021 (c.d. bonus giovani), per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite massimo di importo pari a euro 6.000 euro, in favore dei datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato lavoratori provenienti da aziende per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso il Ministero dello Sviluppo Economico, lavoratori licenziati per riduzione di personale nei sei mesi precedenti ovvero lavoratori impiegati in rami di azienda oggetto di trasferimento da parte delle predette imprese, indipendentemente dalla loro età anagrafica.