Il Ministero del Lavoro, con Decreto n. 33/2022, ha definito i criteri per:
- l’approvazione di un programma di riorganizzazione aziendale anche per realizzare processi di transizione nell’ambito della CIGS;
- l’accesso all’assegno di integrazione salariale per causali straordinarie, da parte di datori di lavoro che per settori di attività, tipologie e classi dimensionali rientrano nella tutela del Fondo Integrazione Salariale – FIS;
apportando modifiche al Decreto n. 94033/2016 che disciplina la CIGS per le aziende sopra i 15 dipendenti.
La Legge di Bilancio per il 2022 ha ampliato la causale di intervento CIGS “riorganizzazione aziendale”, ricomprendendovi i processi di transizione individuati e regolati con decreto del MLPS.
In base al Decreto in commento, l’impresa che richiede il trattamento di integrazione salariale straordinario per un intervento di riorganizzazione per realizzare processi di transizione deve predisporre un programma in cui indica tutti gli investimenti posti in essere per la realizzazione del processo di transizione, indicando specificatamente quelli relativi all’aggiornamento tecnologico e digitale, al rinnovamento e alla sostenibilità ecologica ed energetica e alle straordinarie misure di sicurezza.
Devono essere, altresì, indicate le azioni di recupero occupazionale dei lavoratori coinvolti dal programma e interessati dalle sospensioni o riduzioni di orario, realizzabili prioritariamente attraverso percorsi di formazione diretti alla riqualificazione professionale e al potenziamento delle competenze.
La Legge di Bilancio per il 2022 ha previsto anche l’estensione della disciplina della CIGS e i relativi obblighi contributivi anche alle imprese ai datori di lavoro che sono iscritti, ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs. n. 148/2015, al c.d. FIS (Fondo di integrazione salariale) che soddisfino comunque il requisito dei 15 lavoratori dipendenti, per le causali di intervento crisi aziendale, riorganizzazione e solidarietà.
Pertanto, il MLPS definisce i criteri di esame delle domande di accesso all’assegno di integrazione salariale FIS per la causale riorganizzazione, crisi e contratto di solidarietà.
Con circolare n. 6/2022 il Ministero ha fornito chiarimenti in merito al riordino della normativa in materia di Ammortizzatori sociali e delle novità introdotte dal D.L. n. 4/2022 (c.d. Decreto Sostegni Ter).
In particolare, nella circolare vengono illustrati i seguenti aspetti:
- Decorrenza delle nuove disposizioni
- Modalità di erogazione e termine per il rimborso delle prestazioni (articolo 7 del d.lgs. n. 148/2015)
- Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa (articolo 8 del d.lgs. n. 148/2015)
- Esame congiunto (articoli 14 e 24 del d.lgs. n. 148/2015)
- Riorganizzazione aziendale per processi di transizione (art. 21 lett. a) e DM n. 33/2022)
- Accordo di transizione occupazionale (articolo 22 ter del d.lgs. n. 148/2015)
- Condizionalità e riqualificazione professionale (articolo 25 ter del d.lgs. n. 148/2015)
- Disposizioni transitorie (articolo 44 comma 11 ter del d.lgs. n. 148/2015)