Con l’art. 17-bis del DLgs. 241/97 (allegato), introdotto dal Decreto fiscale D.L. 124/2019 convertito con modifiche nella Legge 157/2019, è stata emanata una norma che trova applicazione per quei committenti che affidano ad un’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice l’esecuzione di una o più opere o di uno o più servizi per un importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro, attraverso “contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati dal prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad essi riconducibili in qualunque forma”.
La norma si applica ai committenti sostituti d’imposta, residenti in Italia ai sensi degli artt. 2 e 73 del Tuir, e prevede che il committente stesso debba verificare il corretto adempimento da parte dell’impresa appaltatrice o affidataria e delle imprese subappaltatrici, del versamento delle ritenute IRPEF chiedendo copia dei modelli F24 attestanti l’adempimento.
Nel caso in cui, l’impresa appaltatrice o affidataria e delle imprese subappaltatrici, non ottemperino alla trasmissione dei dati, il committente dovrà sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dalle imprese affidatarie, fino ad un importo pari al 20% del valore complessivo dell’opera o del servizio, e comunicare tale circostanza all’Agenzia delle entrate competente entro 90 giorni.
Se il committente non adempie ai predetti obblighi, sarà tenuto al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all’impresa affidataria per le irregolarità fiscali commesse (relative alla corretta determinazione delle ritenute, alla corretta esecuzione delle medesime o al tempestivo versamento delle ritenute), senza possibilità di compensazione con posizioni creditorie.
L’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice deve calcolare e versare le ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti ai lavoratori impegnati nell’esecuzione dell’opera o del servizio per tutta la durata del contratto, senza poterle compensare con proprie posizioni creditorie e, nei 5 giorni lavorativi successivi dalla scadenza del termine per il pagamento delle ritenute, dovrà trasmettere al committente :
- i modelli F24 utilizzati per il pagamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati dei lavoratori impiegati nella prestazione dell’opera o del servizio affidatogli dal medesimo committente;
- un elenco nominativo di tutti i lavoratori impiegati nel mese precedente nell’esecuzione dell’opera o del servizio, con il dettaglio del codice fiscale e delle ore di lavoro prestate da ciascun lavoratore;
- l’ammontare della retribuzione corrisposta a ciascun lavoratore;
- il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente per ciascun dipendente, con separata indicazione delle ritenute relative alla prestazione affidata dal committente.
Nel caso in cui un lavoratore sia impiegato nello stesso mese in più appalti o
subappalti, l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 108/2019 (allegata) ha chiarito che la quantificazione dei
versamenti distinti per ciascun committente deve essere effettuata sulla base
di parametri oggettivi come, ad esempio, il numero delle ore impiegate in
esecuzione della specifica commessa. L’appaltatore dovrebbe, quindi, calcolare
le ritenute IRPEF e poi suddividerle tra i vari committenti, imputando le somme
in relazione alle ore prestate direttamente nella esecuzione dell’opera o del
servizio.
Le imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici possono disapplicare la disciplina se nell’ultimo giorno del mese precedente a quello previsto per il versamento delle ritenute:
- risultino in attività da almeno 3 anni;
- siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito, nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio, versamenti complessivi registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti da tali dichiarazioni;
- non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della Riscossione per imposte sui redditi, IRAP, ritenute e contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 euro, per i quali siano ancora dovuti pagamenti o non vi siano provvedimenti di sospensione o piani di rateazione per i quali non sia intervenuta la decadenza.
Tali requisiti devono coesistere e devono essere attestati da una certificazione rilasciata dall’Agenzia delle entrate, che avrà validità per soli 4 mesi, da inviare al committente.
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dovranno essere definite le modalità per il rilascio e il riscontro dei dati.
L’Agenzia delle entrate, sempre nella risoluzione n. 108/2019, ha ulteriormente precisato che la disciplina in esame si applica alle ritenute operate a decorrere dal mese di gennaio 2020 – e, quindi, relativamente ai versamenti eseguiti nel mese di febbraio 2020 – anche con riguardo ai contratti di appalto, affidamento o subappalto stipulati antecedentemente il 1° gennaio 2020.
L’impresa che effettua i versamenti deve indicare nel modello F24 il codice fiscale del committente e il codice identificativo 09.
Le modalità di compilazione del modello sono state indicate dall’Agenzia nella risoluzione n. 109/2019 (allegata).
In particolare, nella sezione “Contribuente” occorrerà indicare:
- nel campo “codice fiscale”, il codice fiscale dell’impresa appaltatrice o affidataria ovvero dell’impresa subappaltatrice, tenuta al versamento;
- nel campo “codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”, il codice fiscale del soggetto committente, unitamente al codice identificativo “09”, da riportare nel campo “codice identificativo”.
Ci riserviamo di ritornare sull’argomento non appena in possesso di ulteriori chiarimenti.