Si illustrano, di seguito le novità introdotte con il D.lgs 216/2023 e la Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di Bilancio 2024), dal 1° gennaio 2024, per quanto concerne la determinazione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e del reddito di lavoro dipendente (IRPEF).
- Nuove aliquote legali: viene eliminata l’aliquota al 25% per i redditi da 15.000€ a 28.000€, ampliando la platea di redditi tassati al 23%. Di seguito le nuove aliquote:
SCAGLIONI | ALIQUOTE LEGALI |
0 -15.000 euro | 23% |
15.000 – 28.0000 euro | 23% |
28.001 – 50.0000 euro | 35% |
> 50.000 euro | 43% |
- Nuove detrazioni di lavoro dipendente, con ampliamento della c.d. no tax area, ossia il livello di reddito al di sotto del quale non vi è tassazione perché l’imposta lorda è interamente coperta dalla detrazione.
*Nuova no tax area: 1.955: 0,23 = 8.500,00 (a fronte della precedente soglia pari a € 8.174,00)
REDDITO COMPLESSIVO | DETRAZIONI DI LAVORO DIPENDENTE |
< 8.000 e tra 8.001 E 15.000 euro | 1955 euro |
tra 15.001 e 28.000 euro | 1910 euro + 1190 * (28.000 – reddito complessivo / 13.000) |
tra 28.001 e 50.000 euro | 1910 euro * (50.000 – reddito complessivo / 22.000) |
Ø 50.000 | Zero |
- Trattamento Integrativo (art. 1 co. 3 d.lgs 216/2023): la modifica di maggior rilievo sta nel fatto che il trattamento integrativo spetta a condizione che l’imposta lorda determinata sui redditi di lavoro dipendente e assimilati sia superiore all’ammontare della detrazione per tipo di reddito, diminuita di 75 euro rapportato al periodo di lavoro dell’anno.
- Conferma taglio cuneo fiscale: confermati gli esoneri al 6% per le retribuzioni mensili imponibili fino a 2.692 euro (parametrate su 13 mensilità) ed al 7% per quelle fino a 1.923 euro (sempre parametrate su 13 mensilità) per la quota di contributi a carico dipendenti.