È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 2022, n. 70, il D.L. n. 24/2022, che introduce “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”.

La ratio del D.L. è di assicurare, a seguito della cessazione dello stato di emergenza da COVID-19 prevista per il prossimo 31 marzo 2022, la progressiva ripresa delle attività in via ordinaria, mediante il graduale allentamento delle misure di contenimento e preservando, al contempo, fino al 31 dicembre 2022, un sistema di monitoraggio e di intervento rapido.

Si allega la nota di aggiornamento di Confindustria contenente una analisi delle principali misure di interesse per le imprese.

A seguito delle novità normative introdotte dal D.L. n. 24/2022, Il Ministero della Salute, con circolare del 30 marzo 2022, ha fornito indicazioni relative alle nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19.

Casi COVID-19

Le persone risultate positive al test diagnostico (molecolare o antigenico) per SARS-CoV-2 sono sottoposte alla misura dell’isolamento. La cessazione del regime di isolamento consegue all’esito negativo di un tampone antigenico o molecolare.

Contatti stretti

A coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al Covid-19 è applicato il regime dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto.

Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi, è raccomandata l’esecuzione di un test antigenico o molecolare che in caso di risultato negativo va ripetuto, se ancora sono presenti sintomi, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.

Il contenuto della nota è riservato ai Soci ASSISTAL

Condividi l'articolo