L’INPS, con la circolare n. 18/2022, fornisce le prime indicazioni sul riordino della normativa ordinaria in materia di ammortizzatori sociali, contenuta nel D.Lgs. n. 148/2015, a seguito delle rilevanti novità apportate dalla Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022).

Con successive comunicazioni saranno rese note ulteriori istruzioni su specifici aspetti della riforma e, in particolare, sulle disposizioni che, per la loro piena operatività, postulano l’emanazione di decreti ministeriali attuativi

Principi generali

Le modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2022 producono effetti sulle richieste di trattamenti in cui l’inizio della riduzione/sospensione dell’attività lavorativa si colloca dal 1° gennaio 2022 in avanti; non trovando, invece, applicazione con riferimento alle richieste aventi ad oggetto periodi plurimensili, a cavallo degli anni 2021-2022, in cui la riduzione/sospensione dell’attività lavorativa sia iniziata nel corso dell’anno 2021, ancorché successivamente proseguita nel 2022.

Lavoratori destinatari delle integrazioni salariali (artt. 1 e 2, D.lgs. n. 148/2015)

Per i periodi di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, sono destinatari dei trattamenti di integrazione salariale (CIGO, CIGS e FIS) anche i lavoratori a domicilio e i lavoratori assunti in apprendistato qualunque sia la tipologia.

Pertanto, l’accesso ai trattamenti di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi vengono estesi anche ai lavoratori assunti con apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (apprendistato di primo livello), nonché a quelli assunti con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca (apprendistato di terzo livello).

Inoltre, lavoratori assunti con contratto di apprendistato di qualsiasi tipologia – laddove occupati presso datori di lavoro destinatari sia del trattamento ordinario di integrazione salariale sia di quello straordinario potranno accedere, nel rispetto delle singole causali d’intervento, ad entrambe le misure di sostegno (CIGO-CIGS) e saranno altresì soggetti alle relative contribuzioni di finanziamento. Lo stesso dicasi per gli apprendisti alle dipendenze di datori di lavoro rientranti sia nelle tutele del Fondo di integrazione salariale.

Anzianità di effettivo lavoro (art. 1, comma 2, D.lgs n. 148/2015)

Per i trattamenti richiesti dal 1° gennaio 2022 viene ridotta da 90 a 30 giorni l’anzianità minima di effettivo lavoro che i lavoratori devono possedere, presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, alla data di presentazione della domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale.

Nelle ipotesi di trasferimento d’azienda ai sensi dell’articolo 2112 c.c. e nei casi di lavoratore che passa alle dipendenze dell’impresa subentrante nell’appalto, ai fini dell’anzianità richiesta, si computa anche il periodo durante il quale il lavoratore stesso è stato impiegato presso il precedente datore di lavoro.

Importo dei trattamenti di integrazione salariale (art. 3, comma 5-bis, D.lgs n. 148/2015)

Per i trattamenti relativi a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, è previsto il superamento dei due massimali per fasce retributive attraverso l’introduzione di un unico massimale – il più alto, che, per l’anno 2021, è stato pari a € 1.199,72 – annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT, che prescinde dalla retribuzione mensile di riferimento dei lavoratori.

Modalità di erogazione e termine per il rimborso delle prestazioni (art. 7, comma 5-bis, D.lgs n. 148/2015)

In caso di richiesta di pagamento diretto delle prestazioni, il datore di lavoro è tenuto, a pena di decadenza, ad inviare all’INPS tutti i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione.

Il ricorso al pagamento diretto a carico dell’INPS è possibile solo su specifica richiesta dei datori di lavoro e in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie degli stessi.

Computo dei dipendenti (art. 2 bis, D.lgs n. 148/2015)

Ai fini della determinazione della dimensione aziendale, sono da comprendersi nel calcolo tutti i lavoratori, inclusi i dirigenti, i lavoratori a domicilio e gli apprendisti di tutte le tipologie, che prestano la propria opera con vincolo di subordinazione sia all’interno che all’esterno dell’azienda.

In conseguenza dell’estensione delle tutele in costanza di rapporto di lavoro a tutti i datori di lavoro, a prescindere dalla consistenza dell’organico, a decorrere dal periodo contributivo “gennaio 2022”, il contributo di finanziamento dell’ammortizzatore sociale di riferimento verrà richiesto anche ai datori di lavoro che hanno forza aziendale uguale a zero (0), ma che occupano almeno un dipendente.

Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa (art. 8, D.lgs n. 148/2015)

Il lavoratore beneficiario del trattamento di integrazione salariale che – durante il periodo di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro – svolga attività di lavoro subordinato di durata superiore a sei mesi, nonché di lavoro autonomo, non ha titolo al trattamento di integrazione salariale per le giornate di lavoro effettuate. Se il lavoratore svolge, invece, attività di lavoro subordinato a tempo determinato di durata pari o inferiore a sei mesi, il trattamento di integrazione salariale resta sospeso per la durata del rapporto di lavoro.

Con il Decreto-Legge n. 4/2022, c.d. Decreto “Sostegni Ter”, relativamente alla compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa, è stato chiarito che il trattamento di integrazione salariale è compatibile anche con contratti a tempo determinato di durata pari a sei mesi.

Cassa integrazione ordinaria (CIGO)

La disciplina della CIGO non subisce sostanziali modifiche né sul fronte normativo né su quello regolamentare.

Il D.L. “Sostegni Ter”, modificando l’articolo 14 del D.lgs n. 148/2015, introduce la possibilità che l’esame congiunto con le Organizzazioni Sindacali – previsto dal comma 2 del menzionato articolo 14 – possa svolgersi anche in via telematica.

Inoltre, sempre con il predetto provvedimento, è stata introdotta la possibilità di organizzare diversamente le competenze territoriali di autorizzazione della cassa integrazione ordinaria in capo all’INPS. Nel confermare al momento l’attuale assetto autorizzatorio territoriale, in ordine alla portata della suddetta modifica, con successive comunicazioni, saranno fornite maggiori e più dettagliate indicazioni.

Contributo addizionale (art. 5, comma 1-ter, D.lgs n. 148/2015)

In relazione al contributo addizionale dovuto dai datori di lavoro in caso di ricorso ai trattamenti (ordinari e straordinari) di integrazione salariale, la legge di Bilancio 2022 introduce una riduzione del relativo ammontare. In particolare, si prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2025, per i datori di lavoro che non abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale per almeno 24 mesi successivi al termine dell’ultimo periodo di fruizione del trattamento, la misura del contributo addizionale sia determinata secondo le aliquote che seguono:

In caso di fruizione di ulteriori interventi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria, oltre il limite delle 104 settimane in un quinquennio mobile, permane la misura del contributo addizionale pari al 15%, così come permane l’esclusione del contributo addizionale per le imprese che fruiscono di trattamenti di integrazione salariale concessi per eventi oggettivamente non evitabili.

Cassa integrazione straordinaria (CIGS)

Campo di applicazione (art. 20, commi 3-bis e 3-ter, D.lgs. n. 148/2015)

Per i trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, la disciplina in materia di CIGS e i relativi obblighi contributivi trovano applicazione con riferimento ai datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti e che operano in settori non coperti dai Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26, 27 e 40 del D.lgs n. 148/2015.

Pertanto, la previsione dell’art. 20, comma 3-bis, non ricomprendendo l’articolo 29 del D.lgs. n. 148/2015, determina l’estensione della cassa integrazione salariale straordinaria e dei relativi obblighi contributivi a tutti i datori di lavoro, con dimensione occupazionale media semestrale superiore a 15 dipendenti, che rientrano nelle tutele del Fondo di integrazione salariale (FIS).

Causali di intervento (art. 21, D.lgs n. 148/2015)

Viene ampliata la causale di “riorganizzazione aziendale” ricomprendendovi anche i casi in cui le aziende vi ricorrano “per realizzare processi di transizione” che saranno individuati e regolati con decreto del Ministro del Lavoro, sentito il Ministero dello Sviluppo economico.

Vengono modificate anche le disposizioni relative al programma di riorganizzazione aziendale; si prevede, infatti, che il recupero occupazionale si possa realizzare anche tramite la riqualificazione professionale dei lavoratori e il potenziamento delle loro competenze.

Relativamente al contratto di solidarietà, vengono innalzate le percentuali di riduzione previste per ricorrere all’istituto contrattuale che, dal 1° gennaio 2022, si articoleranno come segue: la riduzione media oraria (complessiva) massima dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati al contratto di solidarietà passa dal 60% al 80%; la percentuale di riduzione complessiva massima dell’orario di lavoro, per ogni lavoratore, riferita all’arco dell’intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato, passa dal 70% al 90%.

Il D.L. “Sostegni Ter”, modificando l’articolo 24 del D.lgs n. 148/2015, introduce – analogamente a quanto previsto per la CIGO- la possibilità che l’esame congiunto con le Organizzazioni Sindacali possa svolgersi anche in via telematica.

Contributo ordinario e addizionale

L’aliquota del contributo ordinario rimane fissata nella misura dello 0,90% (0,60% a carico datore di lavoro e 0,30% a carico lavoratore). Per quanto riguarda il contributo addizionale, si applica la medesima disciplina prevista per la CIGO di riduzione del relativo ammontare sulla base dell’utilizzo.

Accordo di transizione occupazionale (art. 22-ter, D.lgs n. 148/2015)

Al fine di sostenere le transizioni occupazionali all’esito dell’intervento straordinario di integrazione salariale per le causali di riorganizzazione e crisi aziendale, ai datori di lavoro che occupano più di quindici dipendenti può essere concesso, in deroga ai limiti massimi di durata come stabiliti dall’articolo 4 e dall’articolo 22 del D.lgs. n. 148/2015, un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria finalizzato al recupero occupazionale dei lavoratori a rischio esubero, per un periodo massimo di dodici mesi complessivi non ulteriormente prorogabili.

A tal fine, in sede di consultazione sindacale, devono essere definite le azioni finalizzate alla rioccupazione o all’autoimpiego, quali formazione e riqualificazione professionale, anche attraverso il ricorso ai Fondi interprofessionali. I lavoratori interessati dal trattamento di integrazione salariale straordinaria accedono al programma Garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL).

Intervento straordinario di integrazione salariale per processi di riorganizzazione e situazioni di particolare difficoltà economica (art. 44, comma 11-ter, D.lgs n. 148/2015)

Si prevede la possibilità di concedere un ulteriore trattamento straordinario di integrazione salariale, per fronteggiare nel biennio 2022-2023 processi di riorganizzazione e situazioni di particolare difficoltà economica, per una durata massima di 52 settimane fruibili nel periodo dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2023.

Possono accedere alla misura i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della CIGS che – avendo raggiunto i limiti massimi di durata complessiva dei trattamenti nel quinquennio mobile – non possono accedere ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria.

Fondo di integrazione salariale (FIS)

Campo di applicazione (art. 29, comma 2–bis, D.lgs n. 148/2015)

A decorrere dal 1° gennaio 2022, sono soggetti alla disciplina del Fondo di integrazione salariale i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente, non rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 10 del D.lgs n. 148/2015, ossia della cassa integrazione ordinaria, e non destinatari delle tutele dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26, 27 e 40 del medesimo decreto legislativo.

Prestazioni (art. 30, comma 1-bis, D.lgs n. 148/2015)

Per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, l’assegno di integrazione salariale – che sostituisce l’assegno ordinario – può essere richiesto in relazione alle causali di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa previste in materia di integrazioni salariali:

Durata e misura (art. 29, commi 3-bis e 4-bis, D.lgs n. 148/2015)

Per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, l’assegno di integrazione salariale è riconosciuto dal FIS per le seguenti durate massime: 

Inoltre, dal 1° gennaio 2022, cessa di operare la disposizione (c.d. tetto aziendale), che limita le prestazioni concesse dal FIS in misura non superiore a dieci volte l’ammontare dei contributi ordinari dovuti dal medesimo datore di lavoro, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo a favore dello stesso.

Contributo ordinario (art. 29, comma 8, D.lgs n. 148/2015)

A decorrere dal 1° gennaio 2022, l’aliquota ordinaria di finanziamento del FIS è articolata come segue:

Contributo addizionale (art. 29, comma 8-bis, D.lgs n. 148/2015)

A decorrere dal 1° gennaio 2025, l’aliquota del contributo addizionale del 4% si riduce in misura pari al 40% – attestandosi, così al 2,4% – per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti e che non abbiano fatto richiesta di assegno di integrazione salariale per almeno 24 mesi, a decorrere dal termine del periodo di fruizione del trattamento.

Riduzione delle contribuzioni ordinarie di finanziamento del FIS e della cassa integrazione straordinaria

L’articolo 1, commi 219 e 220, della Legge di Bilancio 2022 introduce, limitatamente all’anno 2022, una riduzione delle aliquote ordinarie (sia quote a carico del datore di lavoro che del lavoratore) di finanziamento del Fondo di integrazione salariale e della cassa integrazione straordinaria.

Contribuzione ordinaria di finanziamento del Fondo di integrazione salariale anno 2022

Datori di lavoro fino a 5 dipendenti 0,15% (0,50% ordinaria – 0,35% riduzione)

Datori di lavoro da 5,1 a 15 dipendenti 0,55% (0,80% ordinaria – 0,25% riduzione)

Datori di lavoro oltre 15 dipendenti 0,69% (0,80% ordinaria – 0,11% riduzione)

Imprese commerciali (incluse logistica), agenzie di viaggio e turismo, operatori turistici con oltre 50 dipendenti 0,24% (0,80% ordinaria – 0,56% riduzione)

Contribuzione ordinaria di finanziamento della Cassa integrazione straordinaria anno 2022

Datori di lavoro destinatari del FIS che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti 0,27% (0,90% ordinaria – 0,63% riduzione)

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