La formazione è uno degli interventi maggiormente rilevanti nell’ambito del rapporto di lavoro. Tuttavia, la tutela della salute e della sicurezza non può non prevalere su attività che possono essere anche rinviate o svolte in modalità sicure. Con il presente documento – fondato sulle considerazioni del Ministero del lavoro e del Comitato tecnico scientifico – si intende dunque evidenziare in che misura e modalità la situazione attuale incida sul tema della formazione per giungere alla conclusione che, alla luce della situazione attuale, laddove non sia possibile rinviarne lo svolgimento, essa va svolta a distanza con “videoconferenza in modalità sincrona” e, solamente laddove non sia rinviabile o non sia possibile svolgerla a distanza (quindi in via assolutamente residuale), ne è possibile lo svolgimento in presenza, nel rispetto delle misure di sicurezza.

Premessa

Il recente DPCM del 24 ottobre 2020 ha ulteriormente ridotto le occasioni di assembramento, sia nella vita pubblica che in quella privata (sia con divieti che con raccomandazioni).

La previsione della sospensione di convegni, congressi è stata estesa agli “altri eventi” (art. 1, comma 2, lett. o), a dimostrazione che va evitata ogni occasione di assembramento.

La circolare del Ministero dell’interno del 27 ottobre evidenzia che “alla dizione “altri eventi” sono evidentemente riconducibili una pluralità di occasioni e circostanze, che presentino caratteristiche e modalità di svolgimento tali da determinare situazioni suscettibili di favorire la diffusione del contagio (si pensi, solo a titolo esemplificativo, alle conferenze, alle presentazioni di prodotti editoriali o commerciali, ecc.)”.

È stato “fortemente raccomandato lo svolgimento delle riunioni private in modalità a distanza” (lett. o), così sollecitando l’adozione di comportamenti ispirati alla massima prudenza e al senso di responsabilità dei singoli.

Nelle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, viene incrementata didattica a distanza (lett. s), allo scopo di ridurre le occasioni di contatto.

D’altra parte, lo svolgimento – in via generale – della formazione è alcune volte espressamente consentito (come nelle ipotesi previste dalla lettera s) e dall’allegato 9 al DPCM, con le modalità ivi previste.

Per quanto riguarda la formazione in materia di salute e sicurezza, continua a restare sostanzialmente inconferente il rinvio al documento tecnico elaborato ad aprile 2020 dall’Inail, posto che esso non regola l’attività di formazione. Vanno, invece, richiamate le modalità indicate nel punto dedicato alla formazione professionale presente nell’allegato 9 al DPCM, contenente le linee guida delle regioni.

Considerazioni

Le indicazioni che precedono evidenziano come lo svolgimento dell’attività di formazione, in generale, sia consentita, preferendo la didattica a distanza e la formazione in modalità di videoconferenza sincrona.

La formazione in presenza resta residuale e solamente laddove non sia possibile, per il tipo di formazione da erogare (corsi e prove pratiche), lo svolgimento a distanza.

Dopo l’ultimo DPCM, si ritiene opportuno aggiungere, come ulteriore considerazione, la prioritaria valutazione della possibilità di rinviare l’esecuzione del corso di formazione. Infatti, la recrudescenza del contagio impone di evitare ogni evento di contatto, e la stessa circolare del Ministero dell’interno richiama, tra gli eventi che non è possibile realizzare, le conferenze.

Per cui, almeno per il periodo di vigenza dell’attuale DPCM e salvo interventi maggiormente restrittivi, si ritiene potersi consigliare una valutazione progressiva che si snodi lungo le seguenti considerazioni:

Il Ministero del lavoro, nelle FAQ sopra ricordate, ha evidenziato, ad esempio, che “per quanto riguarda la formazione da svolgere ex novo (ad esempio in caso di assunzione di nuovo personale, o nel caso di cambio di mansione, ovvero ancora nel caso dell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro), si ritiene che la stessa non possa essere posticipata, ferma restando la possibilità di svolgere la formazione in videoconferenza se ne ricorrono i presupposti” e, ancora, che “si ritiene possibile erogare formazione in presenza, inclusa la parte pratica dei corsi, se le condizioni logistiche ed organizzative adottate dal soggetto responsabile delle attività formative siano in grado di assicurare il pieno rispetto di tutte le misure di prevenzione e contenimento del contagio individuate per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”. 

Resta evidente che ogni decisione (soprattutto l’individuazione del luogo nel quale svolgere la eventuale formazione in presenza) non può che dipendere dal datore di lavoro, che – ricordiamo – resta sempre e comunque l’ultimo responsabile della sicurezza dei lavoratori.

È, quindi, possibile supporre e consigliare che le imprese svolgano prioritariamente formazione a distanza (laddove essa non sia rinviabile) e gli enti di formazione (laddove la decisione del datore di lavoro sia nel senso di ritenere non rinviabile e necessaria la formazione in presenza) presso le proprie sedi, a condizione che dispongano, secondo le linee guida delle Regioni, di organizzazione e spazi adeguati.

Le indicazioni del Ministero del lavoro

Su esplicita sollecitazione di Confindustria, il Ministero del lavoro ha emanato una serie di FAQ, presenti nel sito istituzionale.

È opportuno richiamare le indicazioni del Ministero, integrate anche da una specifica presa di posizione del Comitato tecnico scientifico.

La formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro riveste carattere di particolare importanza, anche in relazione a specifici obblighi previsti dalla normativa di settore.

Pertanto, con la ripresa delle attività produttive, nei casi in cui non vi siano oggettivamente le condizioni per attivare modalità in videoconferenza sincrona per svolgere la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ovvero quando sia necessario svolgere sessioni obbligatorie pratiche dei corsi di formazione, è possibile svolgere attività formativa in presenza, a condizione che siano adottate idonee misure di contenimento del rischio di contagio, quali ad esempio:

Tali indicazioni trovano altresì applicazione per la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza rivolta alle figure della prevenzione. Anche in tali casi rimane da preferire, in questa fase, la modalità a distanza di “videoconferenza in modalità sincrona” anziché la formazione “in presenza”, fatta eccezione per i moduli formativi che espressamente prevedono l’addestramento pratico, come per gli addetti al primo soccorso in azienda.

Anche in questi casi, che richiedono lo svolgimento di attività formative “in presenza”, sarà necessario il pieno rispetto di tutte le misure di contenimento del rischio indicate in precedenza.

Tali indicazioni sono state confermate dal Comitato Tecnico Scientifico operante presso il Dipartimento della Protezione Civile, che – nella riunione del 28 maggio 2020 – si è espresso su uno specifico quesito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con il parere di cui al link.

Alcune disposizioni regionali

Sui territori, alcune Regioni hanno specificato le misure nazionali in tema di formazione professionale, peraltro confermando sempre ed espressamente l’assoluta preferenza per la formazione a distanza.

La Regione Lombardia ha emanato l’ordinanza n. 624 del 27 ottobre, dove, al punto 6, evidenzia chiaramente la preferenza per le attività a distanza e la residualità delle ipotesi di formazione in presenza

Il decreto n. 205 del 26 ottobre 2020 della Regione Emilia-Romagna conferma la linea estremamente cautelativa con riferimento a tutte le attività di formazione, e fa espressamente salva la formazione in materia di salute e sicurezza, ricordando espressamente che “sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi – quali ad esempio seminari, workshop … – ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza.”

Nell’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 145 del 26 ottobre 2020, la Regione Veneto richiama l’esigenza, anche per la formazione professionale, di “adottare la didattica digitale integrata complementare alla didattica in presenza per gli studenti di tutti gli indirizzi di studio” e di “riservare la quota parte di didattica in presenza alle attività laboratoriali che risultano difficilmente compatibili con la didattica digitale integrata complementare”.

La Regione Toscana, nell’ordinanza n. 99 del 28 ottobre 2020, prevede che “le attività teoriche dei percorsi di formazione professionale si svolgano, ove possibile, con modalità di erogazione a distanza in base alle disposizioni definite dalla Direzione Istruzione e formazione, e che le attività pratiche, laboratoriali e gli stage possano realizzarsi in presenza, ove necessario modulando la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli allievi”.

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