L’art. 22 del D.L. n. 115/2022 (c.d. Decreto Aiuti Bis), ha stabilito, che con la mensilità di ottobre, i datori di lavoro devono erogare l’indennità una tantum da 200 euro, di cui all’articolo 31 del D.L. n. 50/2022, ai lavoratori che, nel periodo 1° gennaio-18 maggio 2022 non hanno beneficiato dell’esonero contributivo dello 0,80%, in quanto destinatari di eventi con copertura figurativa integrale indennizzati dall’Inps.
L’indennità è riconosciuta, in via automatica, per il tramite dei datori di lavoro, previa dichiarazione del lavoratore di non aver beneficiato dell’indennità di cui al comma 1 del citato articolo 31 e di cui all’articolo 32 del predetto D.L. n. 50 del 2022 e di essere stato destinatario di eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’INPS fino al 18 maggio 2022.
L’INPS, con circolare n. 111/2022, ha fornito indicazioni in merito al quadro normativo di riferimento ed alle modalità di esposizione dei dati relativi al conguaglio dell’indennità una tantum. Per tutti i dettagli riguardanti le modalità di erogazione dell’indennità, si rinvia alla lettura integrale della citata circolare.