Facciamo riferimento alla news del 6 novembre 2020 con cui comunicavano l’iniziativa di Confindustria che offriva elementi critici valutativi circa l’iniziativa dell’Inail relativa alla rideterminazione retroattiva dei tassi di premio per gli anni 2019-2020.
Nella nota evidenziavamo gli elementi che inficiavano la legittimità della richiesta Inail.
In particolare, evidenziavamo che i sensi dell’articolo 22 delle stesse MAT, i tassi applicabili in base alla suddetta oscillazione vanno comunicati dall’Inail al datore di lavoro con modalità telematica e con l’indicazione di tutti gli elementi espressamente richiamati al comma 1, del medesimo articolo, entro il 31 dicembre di ciascun anno ed hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello della comunicazione.
Tale termine, richiamato anche nell’articolo 28, comma 3, del DPR 1124/65, è a parere di Confindustria chiaramente perentorio, come si evince anche dalla formulazione dell’articolo 22 delle MAT sopra richiamato.
Da tale disposizione risulta infatti che affinché il provvedimento di comunicazione dell’oscillazione dei tassi medi per andamento infortunistico possa produrre effetti e diventare operante dal 1° gennaio dell’anno di riferimento è necessario che lo stesso provvedimento sia comunicato al datore di lavoro entro il 31 dicembre dell’anno precedente. Tale assunto è riconosciuto come pacifico anche dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. per tutte Cass. Civ. n. 9660 del 26/9/1998).
Inoltre, un’interpretazione diversa da quella esposta consentirebbe all’Istituto di poter sempre variare, in qualunque momento, il calcolo dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico (con l’unico limite della prescrizione quinquennale), non consentendo mai ai datori di lavoro di avere la certezza dell’ammontare dei premi annuali, in palese violazione delle disposizioni contenute nel D.P.R. 1124/65 e nelle Modalità di applicazione delle tariffe dei premi sopra richiamate.
L’Inail ha sempre sostenuto che il provvedimento di variazione del tasso adottato sarebbe legittimo ed ammissibile in quanto la circostanza che un evento per qualsiasi motivo non sia stato computato nell’andamento infortunistico non inibisce all’Ente il potere di procedere in qualsiasi momento alla variazione del tasso, in quanto il tasso applicato deve sempre corrispondere all’effettiva sinistrosità aziendale. Quindi, laddove vi sia una variazione degli elementi di calcolo del premio (tasso e/o retribuzioni), l’Ente può sempre procedere a richiedere al datore di lavoro il premio corretto, in quanto il termine indicato dall’art. 22 Mat D.M. 27.02.19, non può essere interpretato come perentorio.
Il Tribunale di Arezzo, nella sentenza allegata (Sentenza n. 139/2021 pubbl. il 21/04/2021), accoglie in pieno la posizione di Confindustria, e dichiara che Inail non ha il diritto di pretendere la somma richiesta per maggior premio, non avendo effettuato la comunicazione nei termini di legge e, cioè, entro il dicembre 2019.
I passaggi essenziali della sentenza sono i seguenti:
- l’opzione teorica propugnata dall’INAIL trascura il dato letterale della norma: non può sottolinearsi che il legislatore ubi dixit voluit. In questo caso non è importante soltanto ciò che la norma in oggetto dice, ma anche quello che tace. Se la comunicazione ha effetto dall’anno successivo, vuol dire che per l’anno in corso è inefficace. Se, per evidenti necessità, il provvedimento deve essere inviato entro il 31.12 dell’anno precedente ciò significa che quale che sia la causa di una variazione-oscillazione tardiva, dovrà comunque applicarsi il provvedimento comunicato entro il termine previsto. Al più la nuova determinazione varrà per l’anno successivo.
- Anche se vi fosse un errore – come indicato dall’INAIL – non addebitabile all’assicurato, la variazione decorrerebbe pur sempre dalla futura determinazione dell’oscillazione (espressa nella comunicazione annuale). Giammai avrebbe effetto per l’anno corrente.
- È proprio il principio della irretroattività, in assenza di deroga normativamente prevista, a condurre verso la logica conclusione che il provvedimento di oscillazione del tasso, quanto in aumento, quanto in diminuzione, in base al DM 27.2.2019, avrà effetto dalla nuova comunicazione.
- L’INAIL, per sostenere la tesi della irrilevanza del termine invocando la norma primaria del T.U. infortuni, non può richiamare l’art. 44, 5° comma T.U. 1124/1965, che stabilisce esclusivamente i termini “ordinari” per pagare i premi di assicurazione. Ed infatti, non è consentita una applicazione analogica della predetta norma alla materia dell’oscillazione del tasso. Ciò in quanto la normativa rilevante è costituita dall’art. 41 del T.U. 1124/65 che stabilisce che «il premio di assicurazione è dovuto dal datore di lavoro in base al tasso di premio previsto dalla tariffa …e applicato dall’INAIL nella misura, con le modalità e secondo le condizioni della tariffa stessa sull’ammontare complessivo delle retribuzioni effettivamente corrisposte o convenzionali, o comunque, da assumersi ai sensi di legge, per tutta la durata dei lavori ai prestatori d’opera compresi nell’obbligo dell’assicurazione».
- Le modalità del pagamento del premio, evidentemente, non possono che essere quelle indicate nell’art. 22 del DM 27.2.2019, il quale non prevede, affatto, che il provvedimento di variazione del tasso abbia effetto prima della sua comunicazione e prima ancora della scadenza del termine entro cui la comunicazione deve avvenire.
- Ove si riconosce all’INAIL la potestà di variare, per così dire ad libitum, il tasso – al di fuori di ogni termine normativo – gli si consentirebbe di poter assumere in qualsiasi momento e al di fuori di ogni prevedibilità in capo ai destinatari una decisione di enorme impatto sulle imprese assicurate, idonea ad influire sull’iniziativa economica, sui bilanci, sulle previsioni organizzative e produttive.