Alla luce della nuova determinazione direttoriale Prot. 102131 del 30 marzo 2020 da parte dell’agenzia delle dogane, si confermano le disposizioni di quanto già stabilito nell’ordinanza n.6/2020 del 28 marzo 2020 emanata dal Commissario straordinario e nella comunicazione n. 100563/RU pubblicata in data 27 marzo 2020 sempre da parte del Direttore dell’agenzia delle dogane.
Richiamando le norme ed i regolamenti comunitari, il punto n.7 della determina prevede la sospensione dal pagamento dei dazi e dell’IVA di cui all’art. 74 Regolamento CE 1186, confermando per l’appunto quando già indicato nei provvedimenti richiamati.
In particolare l’art. 74 prevede la possibilità, per l’Autorità doganale di autorizzare Enti pubblici e altri enti a carattere caritativo o filantropico all’importazione in franchigia dai dazi di merci introdotte nel territorio unionale, per essere distribuite gratuitamente alle vittime di catastrofi oppure messe a disposizione delle medesime pur rimanendo di proprietà degli Enti autorizzati, nonché importate dalle unità di pronto soccorso per far fronte alle proprie necessità per tutta la durata del loro intervento.
Per tanto i soggetti ammessi all’importazione in sospensione sono nello specifico gli Enti pubblici o Organizzazioni di diritto pubblico, Enti con carattere caritativo o filantropico riconosciuti nonché Unita di pronto soccorso.
Per quanto la procedura dello sdoganamento con svincolo diretto – di cui all’articolo 2 dell’ordinanza 6/2020 succitata – il punto n.1 della determinazione stabilisce che tutte le importazioni di dispositivi di protezione individuali (DPI), rientrano in questa procedura a condizione che siano destinati a specifici soggetti. In particolar modo la lettera e) – Soggetti che esercitano servizi pubblici essenziali, di pubblica utilità e/o di interesse pubblico cosi come individuati dal DPCM 11 marzo 2020, dal DPCM 22 marzo 2020 e dal DM 25 marzo 2020 – ricomprende le imprese del comparto.