L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 1 del 7 gennaio 2020, conferma la possibilità che l’impresa che esegue gli interventi di riqualificazione energetica su edifici condominiali, cessionaria del credito di imposta, possa cedere tale credito al venditore di energia elettrica e/o gas naturale che potrà utilizzarlo in compensazione con i tributi dovuti a titolo di accise sul consumo di energia elettrica e gas naturale.
In particolare:
– Il committente (primo cedente) può cedere all’impresa esecutrice (primo cessionario) dell’intervento di riqualificazione energetica sull’edificio condominiale l’importo che gli spetta ai fini della detrazione d’imposta. L’impresa acquisisce così un credito d’imposta da utilizzare in compensazione in cinque rate annuali di pari importo, riconoscendo al committente un importo di pari ammontare, sotto forma di “sconto” sul corrispettivo dovuto.
– L’impresa può cedere tale credito d’imposta ad un proprio fornitore (secondo cessionario) che, a sua volta, può utilizzarlo, mediante il modello F24 accise, per compensare il debito per le accise dovute sulla produzione e la vendita di energia elettrica e gas naturale.
Si tratta di una misura positiva che purtroppo, per effetto della recente Legge di bilancio, dall’1° gennaio 2020 è circoscritta solo agli interventi di ristrutturazione importante di primo livello di importo pari o superiore a 200.000 euro ove per ristrutturazioni importanti di primo livello si intendono, ai sensi dell’allegato 1 del DM 26/6/2015 c.d. Decreto Requisiti minimi, quegli interventi che comprendono la ristrutturazione dell’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all’intero edificio e che interessano anche l’involucro edilizio con un’incidenza superiore al 50% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.