Come noto, l’attività formativa (ivi compresa quella in materia di salute e sicurezza) risulta sospesa dal DPCM 17 maggio 2020 (art. 1, comma 1, lett. q), ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza. 

Secondo il Protocollo del 24 aprile 2020, sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati; è comunque possibile, qualora l’organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart work. 

La progressiva ripresa delle attività produttive pone il problema della necessità di svolgere l’attività formativa, soprattutto per l’accesso alla mansione e per le abilitazioni attraverso prove pratiche, dato che la diversa ipotesi del mancato completamento dell’aggiornamento è già disciplinata dal Protocollo e non comporta l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione. 

Il quadro normativo assai rigoroso anche secondo il DPCM 17 marzo 2020 sembrerebbe precludere in modo assoluto la possibilità di svolgere formazione in presenza: per questo, Confindustria ha ritenuto necessario sollecitare una formale presa di posizione del Ministero del lavoro. 

Il Ministero ha condiviso la nostra lettura rivolta ad ampliare le possibilità di erogare formazione in presenza, ovviamente nel rispetto degli aspetti di sicurezza. 

Nelle FAQ presenti nel sito internet del Ministero del lavoro si rinvengono tre risposte sulla formazione in materia di salute e sicurezza. 

In sintesi, secondo il Ministero: 

A)        AGGIORNAMENTO 
–        il mancato aggiornamento non preclude la continuazione dell’attività (come previsto nel Protocollo) e viene rinviato alla fine della fase emergenziale 

B)        FORMAZIONE 
–        la formazione da svolgere ex novo (ad esempio in caso di assunzione di nuovo personale, o nel caso di cambio di mansione, ovvero ancora nel caso dell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro) non può essere posticipata, salvo restando la possibilità di svolgere la formazione in videoconferenza se ne ricorrono i presupposti 

–        In considerazione della situazione eccezionale, le modalità di erogazione della formazione a distanza rimangono da preferire.Tuttavia, si ritiene possibile erogare formazione in presenza, inclusa la parte pratica dei corsi, se le condizioni logistiche ed organizzative adottate dal soggetto responsabile delle attività formative siano in grado di assicurare il pieno rispetto di tutte le misure di prevenzione e contenimento del contagio individuate per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

–        la formazione a distanza si può svolgere nella modalità della videoconferenza con modalità sincrona. 

La formalizzazione della posizione ministeriale consente di ritenere superato il divieto di formazione in presenza a condizione che si rispettino le condizioni di sicurezza indicate nel Protocollo. 

Superamento confermato anche dal documento della Conferenza delle Regioni del 22 maggio 2020 che aggiorna le linee guida settoriali già allegate al DPCM 17 maggio 2020 inserendo anche l’attività di formazione professionale. 
Per quanto il documento non si riferisca espressamente al tema della formazione in materia di salute e sicurezza, si ritiene che le modalità per lo svolgimento in sicurezza di questo tipo di formazione possano mutuare quelle indicate nel predetto allegato, oltre, ovviamente, rispettare quelle del Protocollo del 24 aprile 2020.

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