Facendo seguito alla notizia del 28 ottobre pubblicata sul sito associativo, si informa che l’INPS con il messaggio n. 3809/2021 ha fornito indicazioni circa le modalità operative da seguire per la fruizione dell’esonero per le assunzioni di donne svantaggiate effettuate nel biennio 2021-2022 (articolo 1, comma 16, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, cd. legge di Bilancio 2021).
L’incentivo è pari all’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, ed è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta e a condizione che non sia espressamente previsto un divieto di cumulo con altri regimi.
Con il messaggio in commento vengono forniscono le istruzioni operative relative alla fruizione dell’esonero limitatamente alle assunzioni/trasformazioni effettuate nel periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2021.
Per quanto attiene all’esonero contributivo relativo alle eventuali assunzioni/trasformazioni effettuate nel periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2022, le istruzioni riguardanti la sua fruizione saranno fornite all’esito del procedimento di autorizzazione da parte della Commissione europea.