Facciamo seguito ad alcune richieste di chiarimento pervenute in ordine agli adempimenti in materia di sicurezza e salute riconducibili alla emergenza coronavirus tra cui l’aggiornamento del Documento di valutazione dei rischi (DVR) per segnalare la nota dell’Ispettorato del lavoro del 13 marzo scorso con la quale l’ente, condividendo la posizione assunta dalla Regione Veneto, non ritiene necessario dover aggiornare il DVR per integrarlo secondo quanto previsto dall’art. 271 del d.lgs. n. 81/2008.
In particolare la nota non ritiene giustificato l’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi in relazione al rischio biologico associato all’infezione da SARS-CoV-2 se non in ambienti di lavoro sanitario o socio-sanitario o comunque qualora il rischio di infezione da SARS-CoV-2 sia un rischio di natura professionale, legato allo svolgimento dell’attività lavorativa, aggiuntivo e differente rispetto al rischio per la popolazione generale.
Tuttavia, ispirandosi ai principi contenuti nel d.lgs. n. 81/2008 e di massima precauzione, discendenti anche dal precetto contenuto nell’art. 2087 c.c. l’Ispettorato del lavoro “ritiene utile, per esigenze di natura organizzativa/gestionale, redigere – in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione e con il Medico Competente – un piano di intervento o una procedura per un approccio graduale nell’individuazione e nell’attuazione delle misure di prevenzione, basati sul contesto aziendale, sul profilo del lavoratore – o soggetto a questi equiparato – assicurando al personale anche adeguati DPI.”
Pertanto “è consigliabile formalizzare l’azione del datore di lavoro con atti che diano conto dell’attenzione posta al problema in termini di misure, comunque adottate ed adottabili dal punto di vista tecnico, organizzativo e procedurale, nonché dei DPI ritenuti necessari, in attuazione delle indicazioni nazionali, regionali e locali delle istituzioni a ciò preposte. Per la tracciabilità delle azioni così messe in campo è opportuno che dette misure, pur non originando dalla classica valutazione del rischio tipica del datore di lavoro, vengano raccolte per costituire un’appendice del DVR a dimostrazione di aver agito al meglio, anche al di là dei precetti specifici del d.lgs. n. 81/2008. Ovviamente, data la natura squisitamente medico-sanitaria, le misure attuate e da attuarsi devono essere calate nella struttura con il supporto del Medico competente oltre che con la consulenza del RSPP e con la consultazione del RLS.”