L’Enea fa sapere che ai sensi dell’art. 6, c.1 g) del DM 6.08.2020 e dell’art.16 c.2-bis del DL. 63/2013 e s.m.i, le schede descrittive degli interventi che accedono all’Ecobonus e al BonusCasa, devono essere trasmesse ad ENEA esclusivamente per via telematica.

Come noto, la Legge di Bilancio 2021 (L. 30.12.2020 n.178) ha prorogato al 31 dicembre 2021 le detrazioni fiscali per l’efficienza energetica degli edifici (Ecobonus) e le detrazioni fiscali per le ristrutturazioni (Bonus Casa), in relazione alle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021.

ECOBONUS

Al link https://www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali/ecobonus.html è disponibile una tabella, che si riferisce alle condizioni d’accesso previste per il 2020, modificate dalla L77/2020, e che sintetizza gli interventi incentivabili con gli Ecobonus e le rispettive aliquote di detrazione.

BONUS CASA

In analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, occorre trasmettere per via telematica all’ENEA le informazioni sugli interventi terminati dal 2018 in poi, che accedono alle detrazioni fiscali del 50% per le ristrutturazioni edilizie (Bonus Casa) che comportano risparmio energetico e/o utilizzo delle fonti rinnovabili.

Al link https://www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali/bonus-casa.html  è disponibile una tabella che sintetizza gli interventi di risparmio energetico e utilizzo di fonti di energia rinnovabile che usufruiscono delle detrazioni fiscali del 50% previste per le ristrutturazioni edilizie – ex art. 16 bis del DPR 917/86 soggetti all’obbligo di invio all’ENEA.

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