È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 122/2022, di conversione del Decreto Legge 21 giugno 2022, n. 73, avente ad oggetto “misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali”, c.d. Decreto Semplificazioni.
La principale novità in materia di lavoro introdotta in sede di conversione del Decreto riguarda la semplificazione degli obblighi di comunicazione di avvio dello smart working.
In particolare, l’art. 41 bis del Decreto Semplificazioni, apportando una modifica all’art. 23, comma 1, della Legge n. 81/2017, stabilisce che dal 1° settembre 2022 il datore di lavoro comunica in via telematica al Ministero del Lavoro i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile.
Pertanto, dal 1° settembre 2022, verrà meno l’obbligo di comunicazione dell’accordo individuale.
La disposizione in commento rinvia ad un Decreto del Ministero del Lavoro l’individuazione delle modalità di comunicazione telematica. Il predetto D.M. è stato emanato lo scorso 22 agosto (D.M. n. 149/2022) ed ha stabilito:
- l’adozione del modello concernente le informazioni relative all’accordo di lavoro agile (allegato 1 al D.M.);
- le modalità telematiche di trasmissione del modello (allegato 2 al D.M.).
Si ricorda che fino al 31 agosto 2022 vige la disciplina introdotta in via emergenziale in materia di lavoro agile, secondo cui – oltre alla comunicazione semplificata – è possibile attivare lo smart working senza la necessità di sottoscrivere l’accordo individuale con il lavoratore (art. 10, comma 2-bis, D.L. n. 24/2022).
Pertanto, a decorrere dal 1° settembre 2022, sarà nuovamente necessario sottoscrivere gli accordi individuali per l’attivazione dello smart working.
La disposizione precisa, infine, che i dati comunicati dal datore di lavoro dovranno essere resi disponibili all’INAIL con le modalità previste dal codice dell’amministrazione digitale. In caso di mancata comunicazione secondo le modalità previste dal Decreto del Ministro del Lavoro si applica la sanzione prevista dall’articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 276 del 10 settembre 2003 (da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore interessato).