In data 30 settembre è stata pubblicata la circolare Inps n.115 (allegata) che fornisce primi chiarimenti relativamente alle novità introdotte in materia di ammortizzatori sociali con il decreto – legge n. 104 del 14 agosto 2020.

L’articolo 1 del citato decreto prevede che i datori di lavoro che nel 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza covid 19 possono richiedere cigo covid, assegno ordinario covid, cig in deroga covid per periodi che vanno dal 13 luglio al 31 dicembre 2020 per massimo 9 settimane incrementabili di ulteriori 9, purché sia già stato interamente autorizzato e decorso il precedente periodo di 9 settimane.

Rinviando al testo della circolare per una più approfondita lettura, sintetizziamo i principali aspetti di rilievo.

Viene introdotto un importante cambiamento nel criterio di calcolo delle settimane autorizzabili.

L’utilizzo delle settimane previste dal DL Agosto ora è possibile esclusivamente nei limiti dei periodi autorizzati senza tener conto del dato relativo al fruito.

Non è più, pertanto, possibile richiedere l’eventuale completamento delle prime 9 settimane, anche laddove le stesse non fossero state effettivamente fruite per intero.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Evidenziamo che, a seguito di reiterati solleciti effettuati da Confindustria, il termine di presentazione delle domande di sostegno al reddito per covid, fissato al 30 settembre, è stato differito al 31 ottobre.

Per presentare la domanda relativa alle prime nove settimane, o al minor periodo che risulta scomputando i periodi già autorizzati, l’Inps precisa che si utilizzerà la causale “COVID-19 nazionale” già esistente.

Le domande dovranno tenere conto dei periodi successivi al 12 luglio 2020 già autorizzati.

In caso di domande, riferite alla medesima unità produttiva, per un numero di settimane superiore al massimo consentito (nove complessive), le sedi provvederanno a rideterminare correttamente il limite mediante un accoglimento parziale delle richieste.

Segnaliamo una importante precisazione fornita dalla circolare.

Qualora le imprese, avendo esaurito i trattamenti spettanti in relazione alla pregressa normativa, avessero richiesto trattamenti di cigo ai sensi del D.Lgs. n. 148/2015 per periodi successivamente ricompresi nella tutela prevista dal nuovo DL Agosto, le settimane non ancora autorizzate e quelle autorizzate ma per le quali non siano stati emessi i relativi pagamenti dall’Istituto o per le quali l’azienda non abbia provveduto all’esposizione del codice evento su Uniemens, potranno essere convertite d’ufficio in periodi con causale “COVID-19 nazionale”, su espressa richiesta dei datori di lavoro.

Pertanto, le imprese provvederanno a inviare apposita comunicazione nel cassetto previdenziale, comunicazione bidirezionale, indicando gli estremi della domanda originaria e le settimane per cui richiedono la conversione della causale.

Per quanto riguarda le domande di assegno ordinario del FIS e dei Fondi di solidarietà, l’azienda interessata a modificare la causale e quindi la disciplina di riferimento, dovrà inviare espressa richiesta di annullamento della precedente domanda e inoltrare nuova apposita domanda con causale “COVID-19 nazionale”. A tal fine, per il FIS, le aziende provvederanno a inviare apposita comunicazione nel cassetto previdenziale, comunicazione bidirezionale, indicando gli estremi della domanda originaria e le settimane da variare.

Per i Fondi di solidarietà diversi dal FIS, che sono autorizzati con delibera dei rispettivi Comitati centrali, la comunicazione di variazione andrà inviata via pec all’indirizzo dc.ammortizzatorisociali@postacert.inps.gov.it. Le sedi Inps dovranno trasmettere con comunicazione PEI alla Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali eventuali comunicazioni già pervenute.

RICHIESTA ULTERIORE PERIODO DI 9 SETTIMANE E FATTURATO

L’art. 1 del DL Agosto ha previsto che in caso di richiesta delle ulteriori 9 settimane le imprese saranno tenute al versamento di un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quella del corrispondente semestre del 2019.

La misura del contributo addizionale, calcolato sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, è pari:

Ai fini dell’esonero dal versamento per le imprese che hanno iniziato l’attività successivamente al primo gennaio 2019, si tiene conto della data di inizio dell’attività di impresa comunicata dall’azienda in Camera di Commercio.

Pertanto, si deve fare riferimento alla data di inizio dell’attività di impresa riferita al codice fiscale dell’azienda e non alla data di apertura della matricola aziendale.

Il contributo addizionale, laddove dovuto, è riferito a tutti i trattamenti di sostegno al reddito: cigo covid, assegno ordinario covid, cig in deroga covid

Per richiedere, dunque, l’ulteriore periodo di nove settimane le imprese sono tenute a presentare domanda con una causale specifica, con una dichiarazione di responsabilità, resa ai sensi di quanto previsto dall’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui autocertificano:

  1. la sussistenza e l’indice dell’eventuale riduzione del fatturato

oppure

Con l’autocertificazione di cui al punto a), il datore di lavoro dovrà attestare l’eventuale riduzione del fatturato secondo gli indici di calcolo e le modalità di raffronto illustrate dalle circolari dell’Agenzia delle Entrate.

La specifica domanda per le ulteriori 9 settimane ha come nuova causale “COVID 19 con fatturato”.

RICHIESTE DI CIGO COVID CON SOSPENSIONI CIGS

La circolare Inps n. 115 chiarisce la possibilità di richiedere la sospensione della cigs/cds per accedere allo strumento della cigo covid.

L’articolo 1 del DL Agosto, ai fini dell’accesso ai trattamenti di integrazione salariale, richiama gli articoli da 19 a 22-quinquies del DL n.18/2020.

Pertanto, anche le imprese che alla data del 13 luglio 2020 hanno in corso un trattamento Cigs/CdS e devono sospenderne il programma a causa dell’interruzione dell’attività produttiva per effetto dell’emergenza covid 19, possono accedere al trattamento di cigo, per massimo 18 settimane (9 + 9) per periodi decorrenti dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2020, a condizione che rientrino in un settore per il quale sussista il diritto di accesso alla prestazione di cassa integrazione ordinaria.

La domanda di integrazione salariale ordinaria deve essere presentata con causale “COVID-19 nazionale – sospensione CIGS”.

L’Inps provvederà ad autorizzare le domande di CIGO di cui trattasi nel rispetto dei periodi di sospensione del programma di cassa integrazione salariale straordinaria stabilito dai decreti ministeriali.

I datori di lavoro che, al termine delle prime 9 settimane di CIGO volessero accedere al secondo periodo di 9 settimane devono comunicare al Ministero del Lavoro la volontà di prolungare ulteriormente il programma di cigs/cds.

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA

Il DL Agosto non ha apportato grandi cambiamenti alla disciplina precedente in materia.

La domanda CIGD va presentata all’Inps e dovrà essere preceduta dalla definizione di un accordo sindacale che l’azienda e le organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale possono concludere anche in via telematica. Ne sono esonerati esclusivamente i datori di lavoro con dimensioni aziendali fino ai 5 dipendenti.

Ai beneficiari dei trattamenti in deroga continuano ad essere riconosciuti la contribuzione figurativa e i relativi assegni al nucleo familiare (ANF), ove spettanti.

Limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, il trattamento è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.

I datori di lavoro che richiedono il trattamento di CIGD per periodi successivi al 13 luglio 2020 possono trasmettere domanda all’Inps, anche qualora non abbiano completato i periodi di competenza regionale/ministeriale.

Con riferimento alle aziende plurilocalizzate, potranno inviare domanda come “deroga plurilocalizzata” (v.msg n.2946/2020) esclusivamente le aziende che hanno ricevuto la prima autorizzazione con decreto del Ministero del Lavoro; tutte le altre aziende, invece, dovranno trasmettere domanda come deroga INPS (v. circolare 86/2020).

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