L’art. 3 del D.L. n. 139/2021, c.d. Decreto Capienze, pubblicato in G.U. dell’8 ottobre, prevede che in caso di richiesta da parte del datore di lavoro derivante da specifiche esigenze organizzative volte a garantire l’efficace programmazione del lavoro, i lavoratori sono  tenuti  a  rendere  le  comunicazioni  di  cui  al comma 6 dell’articolo 9-septies con un preavviso   necessario   a   soddisfare    le    predette    esigenze organizzative.

In base alla disposizione in commento il datore potrà, pertanto, richiedere preventivamente al lavoratore con riferimento a uno specifico periodo di interesse (es. settimana/mensilità presa in considerazione per l’organizzazione ordinaria dei turni ovvero di una specifica trasferta), se non sarà in possesso della certificazione verde per l’accesso ai luoghi di lavoro.

Il comma 6 dell’articolo 9-septies, D.L. n. 52/2021, cui la norma rinvia, prevede infatti tra i presupposti per l’assenza ingiustificata la comunicazione da parte
del lavoratore di non essere in possesso di un green pass.

Conseguentemente, il datore di lavoro potrà prevedere nella procedura sullo svolgimento dei controlli tale comunicazione riferendola ad un determinato periodo di interesse da individuarsi in relazione alle caratteristiche organizzative dell’impresa al fine di soddisfare specifiche esigenze organizzative volte a garantire l’efficace programmazione del lavoro.

Tale comunicazione non esonera tuttavia il datore di lavoro dal controllare i lavoratori che accedono ai luoghi di lavoro, né tantomeno pregiudica il lavoratore che l’ha effettuata dal presentare in qualsiasi momento la certificazione necessaria.

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