E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 115/2022, recante “misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali”, c.d. Decreto “Aiuti Bis”, in vigore dal 10 agosto 2022.
Di seguito si riporta una sintesi delle disposizioni in materia di lavoro contenute nel Decreto.
Misure fiscali per il welfare aziendale (art. 12)
La disposizione prevede che, limitatamente al periodo d’imposta 2022, in deroga a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3 del TUIR , non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti (ad es. buoni spesa) nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, entro il limite complessivo di euro 600,00.
Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti (art. 20)
Viene incrementato di 1,2 punti percentuali l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore previsto dalla Legge di Bilancio 2022 (articolo 1, comma 121, L. n. 234/2021), passando quindi da 0,8 a 2 punti percentuali.
L’incremento trova applicazione per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, inclusa la tredicesima o i relativi ratei erogati nei suddetti periodi di paga. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
La fruizione dell’esonero è subordinata ad un limite massimo di retribuzione imponibile che, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non deve superare l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.