Lo scorso 14 ottobre 2020 è entrata in vigore la legge 13 ottobre 2020, n. 126, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (noto come decreto “Agosto”).
Di seguito riportiamo le principali novità in materia di efficienza energetica ed energia rinnovabili.
Superbonus: definizione di “accesso autonomo dall’esterno”
L’art. 51 del decreto Agosto introduce una precisazione relativamente alla definizione di “accesso autonomo dall’esterno” precisando che ai fini dell’accesso al Superbonus si intende “un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva”.
Superbonus: asseverazioni per interventi su parti comuni
L’art. 51 integra l’articolo 119 del decreto-legge Rilancio prevedendo che al fine di semplificare la presentazione dei titoli abitativi relativi agli interventi sulle parti comuni che beneficiano degli incentivi del Superbonus, le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili plurifamiliari, di cui all’articolo 9-bis del DPR 380/2001, e i relativi accertamenti dello sportello unico per l’edilizia sono riferiti esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati dai medesimi interventi.
Superbonus: semplificazione assemblee condominiali
L’art. 63 contiene semplificazioni per i procedimenti delle assemblee condominiali prevedendo che le deliberazioni dell’assemblea del condominio aventi per oggetto l’approvazione degli interventi che beneficiano del Superbonus e degli eventuali finanziamenti finalizzati agli stessi, nonché l’adesione all’opzione per la cessione o per lo sconto in fattura, sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio.
Superbonus per i Comuni colpiti da eventi sismici
Art. 57 bis modifica l’articolo 119 del decreto-legge Rilancio prevedendo che nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici, la detrazione del 110% spetta per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.
In aggiunta la norma stabilisce che i limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus, sostenute entro il 31 dicembre 2020, sono aumentati del 50% per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei comuni di cui agli elenchi allegati al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e di cui al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. In tal caso, gli incentivi sono alternativi al contributo per la ricostruzione e sono fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla prima abitazione, con esclusione degli immobili destinati alle attività produttive.
Conto termico maggiorato per scuole ed ospedali
L’art. 48 ter riguardante gli “Interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di incremento dell’efficienza energetica di piccole dimensioni” prevede che “La misura degli incentivi per gli interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di incremento dell’efficienza energetica di piccole dimensioni di cui all’articolo 28 del DLgs 28/2011, realizzati su edifici pubblici adibiti a uso scolastico e su edifici di strutture ospedaliere del Servizio sanitario nazionale è determinata nella misura del 100% delle spese ammissibili. Sono fatti salvi i limiti per unità di potenza e unità di superficie già previsti e ai predetti interventi sono applicati livelli massimi dell’incentivo”.
Pertanto gli interventi previsti dal “Conto termico” (Dm 16 febbraio 2016) sono incentivabili per il 100% delle spese ammissibili, qualora realizzati su edifici pubblici adibiti a uso scolastico e su edifici di strutture ospedaliere del Servizio sanitario nazionale.